Corte di giustizia, Sentenza C-274/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 luglio 2022. — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. contro Republik Österreich e Bundesbeschaffung GmbH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Inapplicabilità ai procedimenti sommari e di ricorso menzionati all’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di elementi di estraneità – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 33 – Assimilazione di un accordo quadro a un contratto, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 – Impossibilità di aggiudicare un nuovo appalto pubblico qualora sia già stato raggiunto il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi fissato dall’accordo quadro – Normativa nazionale che prevede il pagamento di spese di accesso alla giustizia amministrativa nel settore degli appalti pubblici – Obblighi di determinare e di pagare le spese di accesso alla giustizia prima che il giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti provvisori o su un ricorso – Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti pubblici – Principi di effettività e di equivalenza – Effetto utile – Diritto a un ricorso effettivo – Direttiva 89/665 – Articoli 1, 2 e 2 bis – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento delle spese di accesso alla giustizia – Determinazione del valore stimato di un appalto pubblico. — Cause riunite C-274/21 e C-275/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto UE del sistema austriaco di tutela giurisdizionale negli appalti pubblici, in particolare per le procedure opache e per il calcolo delle spese di accesso alla giustizia. Ha chiarito che gli accordi quadro con un solo operatore ricadono nel termine sospensivo e che, una volta esaurito il massimale, non possono giustificare nuovi appalti. Ha inoltre affermato che il diritto a un ricorso effettivo è violato quando la tutela cautelare è subordinata a indagini preliminari complesse e a spese non prevedibili. La Corte ha invece respinto l’idea che il principio di equivalenza imponga di applicare ai ricorsi in materia di appalti le stesse regole dei procedimenti civili.
Appalti pubblici e rimedi giurisdizionali: limiti alla disciplina austriaca delle spese di accesso alla giustizia, tutela cautelare in procedimenti opachi, accordi quadro e diritto a un ricorso effettivo
La questione giuridica
Se la disciplina UE sugli appalti e sui rimedi imponga di trattare i procedimenti cautelari e di ricorso in materia di appalti pubblici come controversie civili, se il principio di equivalenza consenta un regime nazionale di spese processuali più oneroso e diverso rispetto a quello civile, se il diritto a ricorso effettivo osti a requisiti procedurali e costi che, in procedimenti opachi, impediscono o ritardano la tutela cautelare, se la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore equivalga alla conclusione del contratto ai fini del termine sospensivo, e se un accordo quadro esaurito possa ancora fondare nuovi appalti.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che: (i) la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico equivale, ai fini della direttiva 89/665, alla conclusione del contratto soggetta al termine sospensivo; (ii) un’amministrazione aggiudicatrice non può aggiudicare nuovi appalti sulla base di un accordo quadro già esaurito nel quantitativo o nel valore massimo, salvo modifiche non sostanziali; (iii) il principio di equivalenza non vieta, di per sé, un regime processuale speciale per i ricorsi in materia di appalti pubblici rispetto ai procedimenti civili; ma (iv) l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostano a regole nazionali che, in procedimenti senza previa pubblicazione e prima della pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, impongano al ricorrente o al giudice di individuare preventivamente procedura, valore e numero di decisioni solo per calcolare spese imprevedibili, se ciò impedisce o ritarda la tutela cautelare; inoltre, in tale contesto, è vietato imporre al ricorrente spese forfettarie di importo non prevedibile. La questione sull’autoincriminazione è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 89/665/CEE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 89/665/CEE
- Articolo 2 bis, paragrafo 2, direttiva 89/665/CEE
- Articolo 2 ter, direttiva 89/665/CEE
- Articoli 1, 35 e considerando 10, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articoli 4, 5, 18, 32, 33, 49, 50 e 72, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 81, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2007/66/CE
Appalti pubblici e rimedi giurisdizionali in procedimenti opachi e su accordi quadro
La Corte di giustizia, riunite le cause C‑274/21 e C‑275/21, ha esaminato due rinvii pregiudiziali del Bundesverwaltungsgericht austriaco relativi a ricorsi e domande cautelari promossi da EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. contro la Repubblica d’Austria e la Bundesbeschaffung GmbH, in una controversia concernente l’acquisto di test antigenici COVID-19 mediante accordi quadro e procedure poco trasparenti. La pronuncia affronta soprattutto la compatibilità con il diritto UE del sistema austriaco di tasse giudiziarie forfettarie e delle condizioni di accesso alla tutela cautelare nel settore degli appalti pubblici.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 89/665/CEE sui rimedi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, che impone ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), relativo ai provvedimenti cautelari;
- l’articolo 2 bis, paragrafo 2, sul termine sospensivo prima della conclusione del contratto;
- l’articolo 2 ter, relativo alle deroghe al termine sospensivo.
Sono inoltre richiamati la direttiva 2014/24/UE, segnatamente gli articoli 5, 18, 32, 33, 49, 50 e 72, e il regolamento (UE) n. 1215/2012. Sul piano dei diritti fondamentali, la Corte considera l’articolo 47 della Carta; il giudice del rinvio aveva evocato anche l’articolo 48 della Carta, ma tale profilo non è stato esaminato nel merito per irricevibilità della relativa questione.
Fatti e procedimento principale
Alla fine del 2020, la Repubblica d’Austria e la Bundesbeschaffung GmbH avevano concluso 21 accordi quadro per l’acquisto di test antigenici. EPIC ha proposto ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, sostenendo che gli affidamenti successivi erano non trasparenti e contrari alla disciplina sugli appalti pubblici, e ha chiesto anche misure provvisorie per impedire ulteriori acquisti.
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha progressivamente precisato l’oggetto delle proprie censure, concentrandosi soprattutto sugli acquisti effettuati oltre il valore massimo degli accordi quadro. Il giudice austriaco ha evidenziato che, in caso di ricorso in materia di appalti, il sistema nazionale impone il pagamento di tasse forfettarie per ciascuna domanda e, nei casi opachi, richiede di determinare prima il tipo di procedura, il valore stimato e il numero di decisioni impugnabili per calcolare l’importo dovuto.
Questioni pregiudiziali esaminate
Le questioni centrali riguardavano:
- l’inapplicabilità del regolamento 1215/2012 in assenza di elemento transfrontaliero;
- la qualificazione dell’accordo quadro con un solo operatore come "conclusione del contratto" ai fini del termine sospensivo;
- la possibilità di aggiudicare nuovi appalti quando il massimale dell’accordo quadro sia già stato raggiunto;
- la compatibilità del sistema austriaco di spese forfettarie e dei suoi effetti preclusivi con il principio di equivalenza, il diritto a un ricorso effettivo e l’articolo 47 della Carta;
- l’ammissibilità della questione relativa all’obbligo di cooperazione dell’amministrazione aggiudicatrice alla luce di un possibile rischio di autoincriminazione.
Inapplicabilità del regolamento Bruxelles I bis
Sulla prima questione, la Corte ha ricordato che il regolamento n. 1215/2012 si applica solo alle controversie con elemento di estraneità idoneo a porre un problema di competenza internazionale. Poiché nel caso di specie mancava tale elemento, il regolamento è stato dichiarato inapplicabile e non è stato necessario rispondere alla questione relativa alla nozione di "materia civile e commerciale".
Accordo quadro con un solo operatore e termine sospensivo
La Corte ha affermato che la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24, corrisponde alla conclusione del contratto di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665. Tale lettura è coerente con il testo della direttiva 89/665, che include espressamente gli accordi quadro tra gli appalti soggetti ai rimedi, e con l’esigenza di garantire l’effetto utile del termine sospensivo minimo, introdotto per evitare che le amministrazioni rendano irreversibile la decisione di aggiudicazione prima dell’eventuale ricorso.
Superamento del quantitativo o del valore massimo dell’accordo quadro
La Corte ha ribadito la giurisprudenza secondo cui, quando l’amministrazione aggiudicatrice conclude un accordo quadro, può assumere impegni soltanto entro il quantitativo e/o il valore massimo fissato dall’accordo. Una volta raggiunto tale limite, l’accordo quadro ha esaurito i suoi effetti e non può più servire come base per nuovi appalti, salvo che l’affidamento successivo non comporti una modifica non sostanziale dell’accordo quadro ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/24.
Principio di equivalenza e regime nazionale delle spese
Quanto al principio di equivalenza, la Corte ha precisato che esso impone parità di trattamento tra ricorsi fondati su violazioni del diritto nazionale e ricorsi analoghi fondati su violazioni del diritto dell’Unione, ma non obbliga a confrontare procedimenti appartenenti a settori diversi, come il contenzioso civile e quello sugli appalti pubblici. Di conseguenza, il principio non vieta, di per sé, che il diritto austriaco preveda per i ricorsi in materia di appalti pubblici un regime di spese forfettarie diverso da quello applicabile ai procedimenti civili.
Tutela cautelare, procedimenti opachi e diritto a un ricorso effettivo
La Corte ha invece ritenuto incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, una normativa nazionale che, nei procedimenti senza previa pubblicazione del bando e prima della pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, imponga al giudice di accertare preventivamente tipo di procedura, valore dell’appalto e numero di decisioni impugnabili solo per calcolare le spese forfettarie, con conseguente rigetto della domanda se tali spese non sono versate. In un contesto opaco, un tale meccanismo può ritardare o impedire la decisione cautelare proprio quando la celerità è essenziale per evitare che l’appalto venga eseguito prima del controllo giurisdizionale.
La Corte ha sottolineato che il diritto alla tutela cautelare è particolarmente importante nelle procedure opache e che un onere istruttorio preliminare così gravoso è manifestamente sproporzionato. Per contro, la stessa esigenza non opera con la stessa intensità nei ricorsi di annullamento ordinario, per i quali la normativa nazionale può richiedere l’individuazione delle informazioni necessarie ai fini del calcolo delle spese.
Spese forfettarie imprevedibili e articolo 47 della Carta
Sulla decima questione, la Corte ha dichiarato che l’articolo 47 della Carta osta a una normativa che imponga al ricorrente spese giudiziarie forfettarie di importo impossibile da prevedere quando l’amministrazione aggiudicatrice utilizza una procedura senza previa pubblicazione, e il ricorrente non può conoscere né il valore stimato dell’appalto né il numero di decisioni già adottate. Un simile sistema rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a un ricorso effettivo.
Obbligo di fornire informazioni e questione sull’autoincriminazione
La Corte ha dichiarato irricevibile la questione relativa all’eventuale contrasto tra l’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di fornire informazioni/documenti e il divieto di autoincriminazione. Ha ritenuto tale questione ipotetica e insufficientemente collegata al procedimento principale, oltre a osservare che il giudice del rinvio non aveva chiarito in che modo gli articoli 47 e 48 della Carta fossero concretamente applicabili alla fattispecie.
Dispositivo
La Corte ha quindi statuito che:
- la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore equivale alla conclusione del contratto ai fini della direttiva 89/665;
- un accordo quadro esaurito non può fondare nuovi appalti, salvo modifiche non sostanziali;
- il principio di equivalenza non osta al regime nazionale speciale delle spese per gli appalti pubblici;
- il diritto UE e l’articolo 47 della Carta ostano a requisiti nazionali che, in procedure opache, rendano la tutela cautelare subordinata a una previa ricognizione complessa e a spese imprevedibili;
- la questione sull’autoincriminazione è irricevibile.
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