Cassazione Civile, Ordinanza n. 10497/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un condomino, poi deceduto e sostituito in giudizio dalle eredi, di ottenere la quota dei canoni riscossi da un altro condomino per avere concesso a un'impresa di telefonia mobile l'installazione di una stazione radio base sul torrino/abbaino dell'edificio condominiale. L'attore sosteneva che la superficie utilizzata fosse comune e che il corrispettivo percepito dal convenuto dovesse essere ripartito pro quota tra i condomini. Il convenuto, poi deceduto, rivendicava invece una disponibilità esclusiva o comunque un uso esclusivo della parte di edificio, sostenendo di poter legittimamente trattenere integralmente i proventi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo provata una divisione convenzionale tra i fratelli con assegnazione in godimento esclusivo delle parti controverse; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che non fosse stata adeguatamente provata né l'autorizzazione alla posa dell'impianto né l'esistenza del contratto e del canone, e che non fosse chiarito il regime funzionale e proprietario del manufatto. In Cassazione gli eredi dell'originario attore hanno dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato fatti pacifici e comunque non contestati, in particolare la concessione in locazione del torrino/abbaino all'impresa di telefonia mobile e l'incasso dei canoni da parte del convenuto.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i fatti costitutivi della domanda fossero stati specificamente allegati sin dalla citazione e che la comparsa di risposta del convenuto li avesse sostanzialmente sottratti al thema probandum, poiché il convenuto aveva ammesso l'autorizzazione all'installazione dell'impianto e aveva impostato la difesa sulla pretesa esclusività del bene e sul proprio diritto a percepire integralmente i corrispettivi. La Corte ha quindi censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva preteso prova dell'avvenuta stipulazione del contratto e della riscossione dei canoni, ritenendo tali circostanze non bisognose di prova in quanto non contestate. Ha anche precisato che l'ulteriore rilievo della Corte d'appello relativo alla mancata dimostrazione della funzione del torrino/abbaino e del punto di installazione dell'antenna non costituiva una ratio autonoma idonea a sorreggere la decisione, essendo logicamente dipendente dalla prima. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La non contestazione dei fatti specificamente allegati dalla controparte impedisce al giudice di richiederne ulteriore prova; i fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione.
art. 167 c.p.c.
Nei giudizi introdotti dopo la legge n. 353/1990 l'onere di specifica contestazione è già ricavabile dalla disciplina della comparsa di risposta; il convenuto deve prendere posizione sui fatti costitutivi allegati dall'attore.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i fatti su cui fonda la censura, assolvendo all'onere di localizzazione processuale delle circostanze rilevanti.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
La citazione deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; l'allegazione puntuale dei fatti costitutivi è presupposto del principio di non contestazione.
art. 1350 c.c.
La convenzione relativa alla cessione del godimento con effetti reali, se integra un diritto di superficie, richiede la forma scritta.
art. 1117 n. 1 c.c.
La superficie di copertura rientra, in via presuntiva, tra le parti comuni dell'edificio necessarie all'uso comune; chi ne affermi la proprietà esclusiva deve provarne il titolo.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera quando il fatto costitutivo della domanda sia stato puntualmente allegato e il convenuto non lo abbia specificamente negato, ovvero abbia impostato la difesa in modo incompatibile con il suo disconoscimento.
- Quando una parte ammette, espressamente o per implicito, la stipulazione del rapporto e la percezione del corrispettivo, tali circostanze non richiedono ulteriore prova e il giudice di merito non può porle a fondamento del rigetto per difetto probatorio.
- Se una ragione di rigetto è logicamente dipendente da un errore principale di qualificazione o di valutazione della non contestazione, essa non integra una autonoma ratio decidendi idonea a mantenere ferma la sentenza.
- In tema di parti comuni dell'edificio, la copertura e le superfici necessarie all'uso comune si presumono comuni; chi affermi un titolo esclusivo o un uso esclusivo deve darne prova.
- La convenzione con cui il comproprietario consente a terzi l'installazione di un impianto tecnologico su una superficie del fabbricato può essere qualificata, a seconda dell'assetto voluto dalle parti, come diritto reale di superficie oppure come contratto ad effetti obbligatori, con conseguenze diverse sul piano formale.
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