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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva acquistato un terreno di 14.400 mq al prezzo dichiarato di 187.200 euro, pari a 13 euro al mq. L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore del terreno a 388.000 euro, pari a 27 euro al mq., richiedendo maggiori imposte, sanzioni e interessi per complessivi 45.266,76 euro. La società contestava la carenza di motivazione dell'avviso e l'errata determinazione del valore venale, sostenendo anche che la CTR avesse utilizzato indebitamente una dichiarazione di successione di uno dei venditori e che non avesse considerato adeguatamente i vincoli di inedificabilità del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto che la dichiarazione di successione fosse un elemento di prova e non una nuova domanda o causa petendi, né una questione soggetta a rinuncia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre escluso di poter riesaminare in sede di legittimità la congruità della motivazione dell'avviso o la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, salvo specifici errori di diritto o una motivazione radicalmente illogica. La valorizzazione a 27 euro al mq. era stata ritenuta adeguatamente sostenuta dalla stima dell'UTE, da una compravendita di terreni confinanti, da una perizia giurata e dalla dichiarazione successoria. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.900 euro, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La ricorrente denunciava la nullità della sentenza per extrapetizione.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice utilizza, per decidere la questione devoluta, elementi probatori prodotti dall'Ufficio a sostegno della pretesa fiscale. La prova non modifica l'oggetto della domanda né la causa petendi.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    La ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.

    Il ricorso per cassazione può denunciare vizi processuali, ma la censura deve riguardare una concreta violazione processuale e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    La rinuncia riguarda domande ed eccezioni in senso proprio, non le mere argomentazioni o gli elementi di prova utilizzati per sostenere una domanda già devoluta al giudice d'appello.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis

    La ricorrente contestava l'assolvimento dell'obbligo di motivazione per relationem mediante il richiamo alla stima dell'UTE.

    La verifica concreta della sufficienza della motivazione dell'avviso di rettifica spetta al giudice di merito. In cassazione non è possibile sostituire la valutazione di merito con una nuova analisi della congruità estimativa, salvo specifici errori di diritto.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    La ricorrente denunciava omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.

    Il vizio motivazionale non consente di riesaminare globalmente fatti e prove. È rilevante solo quando manchi l'esame di un fatto decisivo o la motivazione presenti un contrasto insanabile che impedisca di comprendere il ragionamento seguito.

  • Art. 378 c.p.c.

    La società ha depositato memoria.

    La memoria può illustrare e approfondire i motivi già proposti, ma non può introdurre questioni nuove o trasformare il giudizio di cassazione in un nuovo giudizio di merito.

  • Legge n. 388 del 2000

    La ricorrente richiamava la perizia dell'Ing. A., redatta per le finalità previste dalla legge.

    La perizia, valutata insieme agli altri elementi istruttori, può concorrere alla determinazione del valore venale del bene; la sua efficacia concreta dipende dall'apprezzamento del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il giudice può utilizzare dichiarazioni, perizie, atti di compravendita comparabili e stime amministrative come elementi di prova del maggior valore, senza che ciò comporti modifica della domanda o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La mancata riproposizione in appello comporta la rinuncia a domande ed eccezioni autonome, ma non elimina necessariamente gli argomenti probatori collegati alla pretesa già oggetto del giudizio.
  • In materia di rettifica del valore immobiliare, la motivazione dell'avviso può essere fornita anche mediante rinvio a una stima tecnica, purché il giudice di merito ritenga comprensibili e sufficienti i criteri utilizzati.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente la correttezza delle valutazioni estimative o la prevalenza di una prova rispetto a un'altra: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto oppure una motivazione inesistente, apparente o insanabilmente contraddittoria.
  • Anche l'errata interpretazione di un singolo documento non determina automaticamente la cassazione della sentenza se la decisione è sostenuta da una pluralità di elementi probatori autonomi e il documento non è decisivo.
  • Per contestare efficacemente una rettifica di valore è opportuno dimostrare già nei giudizi di merito, con elementi tecnici e comparativi puntuali, l'incidenza dei vincoli urbanistici, dell'inedificabilità e delle caratteristiche concrete del terreno.

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