Ordinanza n. 135/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) dell'ordinanza del Servizio Polizia Locale, n. 6, del 25.3.2023, a firma del Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Ternate, notificata via PEC a VAI.CIPO in pari data, recante “diffida all'utilizzo di apparecchi sonori all'esterno del locale con contestuale invito alla rimozione di casse acustiche presenti in spazio esterno al locale medesimo” nei confronti dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, denominato “Bar Loco Motivum”, sito in Ternate, via Stazione n. 27, gestito dalla medesima ricorrente; b) della nota 3 maggio 2023 a firma del Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Ternate, trasmessa via pec allo scrivente legale e per conoscenza alla ricorrente, recante la comunicazione che “sentita l'Amministrazione Comunale ed il nostro legale, la presente per confermare i contenuti dell'ordinanza n. 6 del 25.3.2023"; c) dell'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ternate, approvato con delibera C.C. n. 12 dell'8.4.2021 in parte qua ossia laddove, al punto 2, dispone che “E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. È in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette” nonché di tutte le disposizioni e/o parti delle stesse aventi simile contenuto, connesse o collegate; d) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di diffida all'utilizzo di apparecchi sonori all'esterno del locale e di rimozione delle casse acustiche, successiva nota di conferma e disposizione regolamentare comunale sul divieto di diffusione esterna di musiche e suoni
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Servizio di Polizia Locale del Comune di Ternate che le intimava di non utilizzare apparecchi sonori all'esterno del pubblico esercizio denominato “Bar Loco Motivum” e di rimuovere le casse acustiche collocate nello spazio esterno, nonché la successiva nota con cui l'amministrazione ha confermato i contenuti dell'ordinanza e, in parte qua, l'art. 24, punto 2, del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta in via generale la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei pubblici esercizi e la diffusione di musiche e suoni udibili dall'esterno. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non emergono gli specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori affinché la società ricorrente dichiari motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se persista l'interesse alla decisione di merito e, in caso positivo, aggiorni la situazione di fatto e di diritto relativa alla vicenda, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato inoltre al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza non contiene una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di chiarimenti e documenti necessari alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
L'inerzia della parte, previamente onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e condurre all'improcedibilità del ricorso.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 84, comma 4, c.p.a., per la valutazione processuale dell'inerzia della parte in relazione alla permanenza dell'interesse.
art. 84 c.p.a.
Richiamato anche quale fondamento della disciplina dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia la cui attuale rilevanza deve essere verificata, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa ai fatti e agli atti sopravvenuti e che l'amministrazione fornisca chiarimenti documentati, riservando la decisione sul merito all'esito degli incombenti istruttori.
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