Sentenza n. 275/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 34 del 03/06/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; - della presupposta delibera di G.R. Molise n. 121 del 06/05/2025 con la quale è stata approvata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l'assunzione dei provvedimenti di competenza; - di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso lo stesso Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; nonché tutti i verbali delle riunioni del Tavolo dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali per l'elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare i verbali delle riunioni del 07/03/2025 e del 01/04/2025; i verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico per l'elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare il verbale della riunione del 14/04/2025; le note di convocazione delle riunioni dei predetti Gruppi; ed ogni ulteriore atto del procedimento, anche se qui non espressamente indicato; - per quanto di ragione la successiva delibera di G.R. Molise n. 179 del 20/06/2025 di proroga al 31/12/2025 dell'assetto organizzativo previsto dal precedente PSR 2020-2022; - la determina dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 4288 del 21/07/2025; - la delibera di G.R. Molise n. 197 del 27/06/2025, di approvazione dello schema di avviso pubblico per titolo e colloquio per la formazione di un elenco di idonei al ruolo di Coordinatore d'Ambito e di Coordinatore Strategico; la determinazione dirigenziale del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 01/08/2025, di approvazione dell'avviso predetto, nonché l'avviso stesso allegato a quella determina; - la delibera di G.R. Molise n. 275 del 27/08/2025; - di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3\12\2025: - della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 218 del 11/10/2025; - della determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 05/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 158131/2025; - del verbale Tavolo Tecnico Operativo della riunione del 03/11/2025 prot. n. 519149/2025; - della convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Alto Molise del 20/11/2025; - della nota della Regione Molise prot. n. 16154/2025 del 21/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 167324/2025; - di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, con gli atti presupposti e consequenziali, nella parte relativa alla riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre, nonché gli atti attuativi concernenti la selezione dei Coordinatori d’Ambito e del Coordinatore Strategico
Esito
Favorevole al resistente (regione e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Isernia ha dedotto un articolato motivo di violazione e falsa applicazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Molise n. 13/2014, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato la riduzione degli ATS da sette a tre, sostenendo che la Regione avrebbe omesso una necessaria e adeguata fase di consultazione, concertazione e coprogettazione con i Presidenti dei Comitati dei Sindaci e con i singoli enti locali. Ha inoltre dedotto che l’accorpamento avrebbe prodotto un modello inefficiente, riunendo territori eterogenei e determinando effetti negativi sulla gestione dei servizi e sulla distribuzione delle risorse. È stata contestata anche l’adeguatezza della motivazione, in quanto la scelta si sarebbe posta in discontinuità con le precedenti programmazioni regionali, che conservavano sette ATS. Con i motivi aggiunti il Comune ha impugnato ulteriori atti attuativi relativi alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e Coordinatore Strategico, deducendo i medesimi vizi e l’illegittimità derivata. La Regione ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità per mancata impugnazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 e delle Linee guida nazionali sugli ATS, ma il TAR ha ritenuto di poter decidere nel merito senza esaminare tali eccezioni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha anzitutto delimitato il thema decidendum alla sola riduzione degli ATS da sette a tre. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che il Comune non può dolersi della mancata partecipazione di soggetti diversi da sé e che la censura relativa al proprio coinvolgimento era generica, non indicando quale specifica forma di partecipazione fosse normativamente necessaria. La legge n. 328/2000 attribuisce alla Regione la determinazione degli ambiti mediante forme di concertazione con gli enti locali, senza imporre una specifica procedura né un consenso vincolante dei Comuni; la legge regionale n. 13/2014 attribuisce parimenti alla Regione l’individuazione degli ATS e prescrive procedure di concertazione, senza riconoscere ai Comuni un potere di veto o di codecisione. In concreto, la Regione aveva istituito un Gruppo tecnico, coinvolto i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS e i Coordinatori, convocato riunioni e acquisito osservazioni, poi espressamente considerate nella delibera di proposta del Piano. Il coinvolgimento dei Sindaci capofila è stato ritenuto rappresentativo e sufficiente rispetto agli enti rappresentati. Quanto alla scelta organizzativa, il TAR ha osservato che la riduzione degli ATS costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e che il ricorrente non aveva fornito elementi concreti di inefficienza, irragionevolezza o abnormità, formulando censure generiche e astratte. La scelta di allineare gli ATS ai Distretti sanitari e ai Centri per l’impiego è stata ritenuta coerente con la legge quadro e con il Piano Sociale Nazionale, anche se le indicazioni nazionali non sono state considerate cogenti in ogni dettaglio. La Regione aveva inoltre motivato l’accorpamento con esigenze di integrazione sociosanitaria e con il comparto del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa, semplificazione, uniformità delle procedure, interoperabilità dei sistemi informativi e coordinamento regionale. Il precedente assetto regionale non impediva il successivo adeguamento alle indicazioni nazionali. È stato ritenuto inconferente il richiamo alla legge regionale n. 1/2016, relativa all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Poiché i motivi aggiunti riproducevano gli stessi vizi o deducevano l’illegittimità derivata, anche essi sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 3 l. 328/2000
Principio di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete.
La disposizione esprime un principio generale di concertazione e cooperazione, ma non impone una specifica forma procedimentale né attribuisce agli enti locali un potere di veto o di codecisione nella determinazione degli ATS.
art. 6, comma 2, lett. d), l. 328/2000
Partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali.
La norma riconosce ai Comuni una partecipazione al procedimento, senza prescrivere modalità determinate né richiedere il loro consenso alla scelta regionale.
art. 8, comma 3, lett. a), l. 328/2000
Determinazione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.
La competenza alla determinazione degli ambiti spetta alla Regione, che deve assicurare forme di concertazione, senza che la legge imponga una procedura tipizzata.
art. 11, comma 1, l.r. Molise 13/2014
Il Piano sociale regionale individua, sulla base dell'omogeneità territoriale, gli Ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo.
La disposizione attribuisce al Piano sociale regionale la funzione di individuare gli ATS e definirne l'assetto.
art. 13, comma 2, lett. a), l.r. Molise 13/2014
Individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo.
La funzione di individuazione degli ATS è regionale.
art. 13, comma 3, l.r. Molise 13/2014
Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali, con le parti sociali ed il terzo settore, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori.
La Regione deve attivare strumenti di concertazione e confronto, ma la disposizione non impone il consenso degli enti locali né una forma procedimentale unica.
art. 26 l.r. Molise 13/2014
La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste dalla presente legge, adotta la proposta di Piano sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione.
La procedura di approvazione del Piano richiede l'attuazione delle procedure di concertazione previste dalla legge; tali procedure risultano rispettate quando il coinvolgimento degli enti locali sia effettivo e adeguato, anche tramite rappresentanti qualificati.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato mediante l'indicazione delle ragioni organizzative, di integrazione dei servizi e di coordinamento poste a fondamento della riduzione degli ATS.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati in assenza di prova di irragionevolezza, abnormità o inefficienza concreta della scelta organizzativa.
Massime di principio
- La competenza a individuare gli Ambiti Territoriali Sociali e a definirne l'assetto istituzionale e organizzativo spetta alla Regione nell'ambito della pianificazione sociale regionale; la partecipazione degli enti locali prevista dalla normativa statale e regionale opera come concertazione e confronto, ma non attribuisce ai Comuni un potere di veto o di codecisione.
- Le norme che impongono la concertazione con gli enti locali nella determinazione degli ATS non richiedono una forma procedimentale tipizzata, salvo che la disciplina applicabile disponga diversamente. È sufficiente un coinvolgimento effettivo e adeguato, anche attraverso rappresentanti istituzionali degli enti interessati, purché questi abbiano la possibilità di formulare osservazioni e l'amministrazione le consideri.
- Un Comune non è legittimato a denunciare, quale vizio autonomo, la mancata osservanza delle garanzie partecipative spettanti ad altri soggetti; può contestare soltanto la lesione delle proprie garanzie partecipative e deve specificare quale partecipazione fosse dovuta e in che modo sarebbe stata omessa o resa inadeguata.
- La scelta regionale di ridurre o accorpare gli ATS costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, illogicità o travisamento, che devono essere supportati da elementi concreti e non da mere prospettazioni astratte di inefficienza.
- È adeguatamente motivata la scelta di conformare il numero e la delimitazione degli ATS ai Distretti sanitari e ai Centri per l'impiego quando l'amministrazione indichi, oltre alla coerenza con la programmazione nazionale, le concrete finalità di integrazione sociosanitaria, rafforzamento amministrativo, uniformità delle procedure, interoperabilità e coordinamento dei servizi.
- L'infondatezza delle censure rivolte agli atti presupposti comporta il rigetto dei motivi aggiunti con i quali siano impugnati atti meramente attuativi sulla base degli stessi vizi o in via derivata.
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