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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 34 del 03/06/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; - della presupposta delibera di G.R. Molise n. 121 del 06/05/2025 con la quale è stata approvata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l'assunzione dei provvedimenti di competenza; - di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso lo stesso Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; nonché tutti i verbali delle riunioni del Tavolo dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali per l'elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare i verbali delle riunioni del 07/03/2025 e del 01/04/2025; i verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico per l'elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare il verbale della riunione del 14/04/2025; le note di convocazione delle riunioni dei predetti Gruppi; ed ogni ulteriore atto del procedimento, anche se qui non espressamente indicato; - per quanto di ragione la successiva delibera di G.R. Molise n. 179 del 20/06/2025 di proroga al 31/12/2025 dell'assetto organizzativo previsto dal precedente PSR 2020-2022; - la determina dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 4288 del 21/07/2025; - la delibera di G.R. Molise n. 197 del 27/06/2025, di approvazione dello schema di avviso pubblico per titolo e colloquio per la formazione di un elenco di idonei al ruolo di Coordinatore d'Ambito e di Coordinatore Strategico; la determinazione dirigenziale del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 01/08/2025, di approvazione dell'avviso predetto, nonché l'avviso stesso allegato a quella determina; - la delibera di G.R. Molise n. 275 del 27/08/2025; - di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3\12\2025: - della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 218 del 11/10/2025; - della determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 05/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 158131/2025; - del verbale Tavolo Tecnico Operativo della riunione del 03/11/2025 prot. n. 519149/2025; - della convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Alto Molise del 20/11/2025; - della nota della Regione Molise prot. n. 16154/2025 del 21/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 167324/2025; - di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202500295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, con gli atti presupposti e consequenziali, nella parte relativa alla riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre, nonché gli atti attuativi concernenti la selezione dei Coordinatori d’Ambito e del Coordinatore Strategico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Isernia ha dedotto un articolato motivo di violazione e falsa applicazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Molise n. 13/2014, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato la riduzione degli ATS da sette a tre, sostenendo che la Regione avrebbe omesso una necessaria e adeguata fase di consultazione, concertazione e coprogettazione con i Presidenti dei Comitati dei Sindaci e con i singoli enti locali. Ha inoltre dedotto che l’accorpamento avrebbe prodotto un modello inefficiente, riunendo territori eterogenei e determinando effetti negativi sulla gestione dei servizi e sulla distribuzione delle risorse. È stata contestata anche l’adeguatezza della motivazione, in quanto la scelta si sarebbe posta in discontinuità con le precedenti programmazioni regionali, che conservavano sette ATS. Con i motivi aggiunti il Comune ha impugnato ulteriori atti attuativi relativi alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e Coordinatore Strategico, deducendo i medesimi vizi e l’illegittimità derivata. La Regione ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità per mancata impugnazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 e delle Linee guida nazionali sugli ATS, ma il TAR ha ritenuto di poter decidere nel merito senza esaminare tali eccezioni.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha anzitutto delimitato il thema decidendum alla sola riduzione degli ATS da sette a tre. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che il Comune non può dolersi della mancata partecipazione di soggetti diversi da sé e che la censura relativa al proprio coinvolgimento era generica, non indicando quale specifica forma di partecipazione fosse normativamente necessaria. La legge n. 328/2000 attribuisce alla Regione la determinazione degli ambiti mediante forme di concertazione con gli enti locali, senza imporre una specifica procedura né un consenso vincolante dei Comuni; la legge regionale n. 13/2014 attribuisce parimenti alla Regione l’individuazione degli ATS e prescrive procedure di concertazione, senza riconoscere ai Comuni un potere di veto o di codecisione. In concreto, la Regione aveva istituito un Gruppo tecnico, coinvolto i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS e i Coordinatori, convocato riunioni e acquisito osservazioni, poi espressamente considerate nella delibera di proposta del Piano. Il coinvolgimento dei Sindaci capofila è stato ritenuto rappresentativo e sufficiente rispetto agli enti rappresentati. Quanto alla scelta organizzativa, il TAR ha osservato che la riduzione degli ATS costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e che il ricorrente non aveva fornito elementi concreti di inefficienza, irragionevolezza o abnormità, formulando censure generiche e astratte. La scelta di allineare gli ATS ai Distretti sanitari e ai Centri per l’impiego è stata ritenuta coerente con la legge quadro e con il Piano Sociale Nazionale, anche se le indicazioni nazionali non sono state considerate cogenti in ogni dettaglio. La Regione aveva inoltre motivato l’accorpamento con esigenze di integrazione sociosanitaria e con il comparto del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa, semplificazione, uniformità delle procedure, interoperabilità dei sistemi informativi e coordinamento regionale. Il precedente assetto regionale non impediva il successivo adeguamento alle indicazioni nazionali. È stato ritenuto inconferente il richiamo alla legge regionale n. 1/2016, relativa all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Poiché i motivi aggiunti riproducevano gli stessi vizi o deducevano l’illegittimità derivata, anche essi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 328/2000

    Principio di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete.

    La disposizione esprime un principio generale di concertazione e cooperazione, ma non impone una specifica forma procedimentale né attribuisce agli enti locali un potere di veto o di codecisione nella determinazione degli ATS.

  • art. 6, comma 2, lett. d), l. 328/2000

    Partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali.

    La norma riconosce ai Comuni una partecipazione al procedimento, senza prescrivere modalità determinate né richiedere il loro consenso alla scelta regionale.

  • art. 8, comma 3, lett. a), l. 328/2000

    Determinazione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

    La competenza alla determinazione degli ambiti spetta alla Regione, che deve assicurare forme di concertazione, senza che la legge imponga una procedura tipizzata.

  • art. 11, comma 1, l.r. Molise 13/2014

    Il Piano sociale regionale individua, sulla base dell'omogeneità territoriale, gli Ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo.

    La disposizione attribuisce al Piano sociale regionale la funzione di individuare gli ATS e definirne l'assetto.

  • art. 13, comma 2, lett. a), l.r. Molise 13/2014

    Individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo.

    La funzione di individuazione degli ATS è regionale.

  • art. 13, comma 3, l.r. Molise 13/2014

    Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali, con le parti sociali ed il terzo settore, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori.

    La Regione deve attivare strumenti di concertazione e confronto, ma la disposizione non impone il consenso degli enti locali né una forma procedimentale unica.

  • art. 26 l.r. Molise 13/2014

    La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste dalla presente legge, adotta la proposta di Piano sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione.

    La procedura di approvazione del Piano richiede l'attuazione delle procedure di concertazione previste dalla legge; tali procedure risultano rispettate quando il coinvolgimento degli enti locali sia effettivo e adeguato, anche tramite rappresentanti qualificati.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato mediante l'indicazione delle ragioni organizzative, di integrazione dei servizi e di coordinamento poste a fondamento della riduzione degli ATS.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati in assenza di prova di irragionevolezza, abnormità o inefficienza concreta della scelta organizzativa.

Massime di principio

  • La competenza a individuare gli Ambiti Territoriali Sociali e a definirne l'assetto istituzionale e organizzativo spetta alla Regione nell'ambito della pianificazione sociale regionale; la partecipazione degli enti locali prevista dalla normativa statale e regionale opera come concertazione e confronto, ma non attribuisce ai Comuni un potere di veto o di codecisione.
  • Le norme che impongono la concertazione con gli enti locali nella determinazione degli ATS non richiedono una forma procedimentale tipizzata, salvo che la disciplina applicabile disponga diversamente. È sufficiente un coinvolgimento effettivo e adeguato, anche attraverso rappresentanti istituzionali degli enti interessati, purché questi abbiano la possibilità di formulare osservazioni e l'amministrazione le consideri.
  • Un Comune non è legittimato a denunciare, quale vizio autonomo, la mancata osservanza delle garanzie partecipative spettanti ad altri soggetti; può contestare soltanto la lesione delle proprie garanzie partecipative e deve specificare quale partecipazione fosse dovuta e in che modo sarebbe stata omessa o resa inadeguata.
  • La scelta regionale di ridurre o accorpare gli ATS costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, illogicità o travisamento, che devono essere supportati da elementi concreti e non da mere prospettazioni astratte di inefficienza.
  • È adeguatamente motivata la scelta di conformare il numero e la delimitazione degli ATS ai Distretti sanitari e ai Centri per l'impiego quando l'amministrazione indichi, oltre alla coerenza con la programmazione nazionale, le concrete finalità di integrazione sociosanitaria, rafforzamento amministrativo, uniformità delle procedure, interoperabilità e coordinamento dei servizi.
  • L'infondatezza delle censure rivolte agli atti presupposti comporta il rigetto dei motivi aggiunti con i quali siano impugnati atti meramente attuativi sulla base degli stessi vizi o in via derivata.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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