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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15570/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiati)

La controversia

La controversia trae origine da danni arrecati ad immobili di proprietà di alcuni soggetti per effetto di lavori eseguiti in un fondo vicino. In un primo giudizio il Tribunale aveva pronunciato una decisione sulla responsabilità, poi la Corte d'appello aveva emesso una condanna generica al risarcimento, confermata in Cassazione. Successivamente i danneggiati hanno introdotto un nuovo giudizio per la liquidazione del danno. Nel giudizio di merito la convenuta ha eccepito la prescrizione dell'actio iudicati, sostenendo che il diritto alla quantificazione fosse ormai prescritto perché, secondo la ricorrente, la Cassazione avrebbe già affermato con efficacia di giudicato la responsabilità diretta anche sulla domanda originaria non decisa dal Tribunale, sicché i danneggiati avrebbero dovuto agire prima. Con il ricorso per cassazione la ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2953 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la pronuncia di legittimità avesse determinato un giudicato interno sulla domanda diretta di risarcimento e che, quindi, il nuovo giudizio fosse tardivo; 2) violazione degli artt. 1227 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto coperta da giudicato anche la questione del concorso colposo dei danneggiati e dell'aggravamento del danno; 3) violazione degli artt. 1226 e 2729 c.c., contestando il riconoscimento di un ulteriore danno da mancato godimento degli immobili dal 1977 alla demolizione, assunto come se fosse danno in re ipsa. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale con motivi sostanzialmente sovrapponibili, reiterando le medesime censure in senso opposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha escluso che vi fosse un giudicato sulla domanda diretta di risarcimento non esaminata dal Tribunale, chiarendo che un'affermazione della precedente sentenza di legittimità, resa per dichiarare inammissibile un motivo, non poteva trasformarsi in statuizione decisoria su una questione mai effettivamente decisa. Ha invece ritenuto formato il giudicato sulla diversa questione del concorso colposo e dell'aggravamento del danno, perché la precedente sentenza di cassazione aveva espressamente escluso tali profili. Ha poi confermato la decisione di merito sul danno ulteriore da mancato godimento degli immobili, osservando che la Corte territoriale non aveva fatto ricorso alla categoria del danno in re ipsa, ma aveva valorizzato presunzioni univoche e aveva liquidato il pregiudizio equitativamente, trattandosi di danno-conseguenza non quantificabile nel preciso ammontare. La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per sostenere la conversione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale in presenza di giudicato; la Corte esclude la prescrizione dell'actio iudicati quanto alla questione della mancata statuizione originaria, ma conferma il giudicato su singoli profili effettivamente decisi.

  • art. 324 c.p.c.

    utilizzato per il tema del giudicato interno; la Corte ribadisce che il giudicato si forma solo su una statuizione minima effettiva, non su affermazioni incidentali o su questioni mai decise.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato con riferimento al concorso colposo del danneggiato e all'aggravamento del danno; la Corte considera coperta da giudicato la specifica esclusione di tali profili nella precedente sentenza di legittimità.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno non precisamente quantificabile.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il ricorso alle presunzioni semplici nella prova del danno da mancato godimento dell'immobile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma soltanto su una statuizione minima della sentenza, intesa come sequenza fatto-norma-effetto dotata di autonoma efficacia decisoria; non può invece desumersi da meri passaggi argomentativi, da affermazioni incidentali o da formule generiche impiegate per dichiarare inammissibile un motivo.
  • Una pronuncia di legittimità che, nel rigettare o dichiarare inammissibile un motivo, presupponga erroneamente l'esistenza di una precedente statuizione non può attribuire giudicato a una questione che in realtà non sia mai stata decisa dal giudice di merito.
  • Se la Corte di cassazione ha espressamente escluso il concorso colposo del danneggiato o l'aggravamento del danno, tale statuizione, una volta divenuta definitiva, preclude una nuova discussione sul punto nel successivo giudizio di liquidazione.
  • Il danno da mancato godimento di un immobile può essere provato mediante presunzioni semplici e, quando non sia dimostrabile nel preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente; non è necessario ricorrere alla categoria del danno in re ipsa.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione di merito delle prove presuntive quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto provato il danno-conseguenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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