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Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 179/2024 in data 23 maggio 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 179/2024 del Tribunale di Piacenza, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 179/2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, per l’importo complessivo di € 1.500,00, condannando il Ministero a mettere tale beneficio a disposizione dell’interessato nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero nonostante la notificazione della sentenza il 24 settembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Piacenza del 3 febbraio 2026. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo di € 1.500,00, il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre richiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna o di un funzionario delegato quale commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all’Amministrazione e l’omessa esecuzione. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato civile e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, poiché la sentenza civile da eseguire non conteneva alcuna statuizione in proposito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il precetto del giudicato ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, essendo stati chiesti interessi dalla maturazione del credito. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione del ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina l’obbligo di esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi e costituisce la base del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’attuazione del giudicato civile.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di proporre il ricorso per l’esecuzione del giudicato e attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’Amministrazione gli adempimenti necessari, nonché di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La specifica azione di condanna prevista dalla norma non coincide con la richiesta di interessi decorrenti dalla maturazione del credito; in assenza di una statuizione del giudicato da eseguire, il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere tali somme integrando il precetto della sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione o decisione del giudizio di ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano, secondo la richiesta del ricorrente, modalità e funzionalità della carta elettronica del docente; la sentenza ordina l’esecuzione del giudicato nei limiti degli adempimenti già imposti dalla pronuncia civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un giudicato esecutivo, la sua conoscenza da parte dell’Amministrazione e l’omessa esecuzione per ordinare all’Amministrazione debitrice di compiere gli adempimenti conformativi imposti dalla pronuncia.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può integrare, modificare o ampliare il precetto contenuto nel giudicato del giudice ordinario; pertanto non può riconoscere interessi o altre somme non previste dalla sentenza da eseguire.
  • La richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non equivale alla specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.
  • Decorso il termine legale per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un ulteriore termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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