Cassazione Civile, Ordinanza n. 34401/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia reciproca ai ricorsi: la società resistente ha rinunciato al proprio ricorso e il contribuente ha accettato tale rinuncia, rinunciando a sua volta al ricorso principale. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio. Su richiesta delle parti, la Corte compensa integralmente le spese, poiché la controversia è stata definita transattivamente.
Esito
Favorevole al resistente (società di servizi)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un contribuente nei confronti della società che gestisce il servizio rifiuti per conto del Comune, per il rimborso dell'IVA applicata sulla tariffa rifiuti (TIA1), ritenuta dal contribuente un tributo e quindi non assoggettabile ad IVA. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione della società, aderendo alla tesi della natura tributaria della TIA1. Il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione di primo grado, ribadendo che la TIA1 ha natura di tributo, ma aveva compensato le spese. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso principale con un motivo; la società ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, anch'esso fondato su un motivo. Successivamente però risultano agli atti la rinuncia al ricorso da parte della società con accettazione del contribuente, e la rinuncia di quest'ultimo al proprio ricorso; le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con transazione.
Massime di principio
- Quando tutte le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e la rinuncia è ritualmente accettata, il giudizio di cassazione si estingue senza pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca con definizione transattiva della controversia, la Corte può compensare le spese di lite su richiesta delle parti.
- La declaratoria di estinzione impedisce alla Corte di esaminare i motivi di ricorso e le questioni di diritto prospettate nel merito.
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