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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34398 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2009; contestazioni principali: notifica eseguita a mezzo di servizio postale privato (presunta inesistenza della notifica), decadenza del Comune dal potere di accertamento, mancato riconoscimento del trattamento fiscale per immobile adibito a dimora abituale (abitazione principale). In sede di cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) difetto dell'autorizzazione della giunta municipale a stare in giudizio; 2) violazione del principio di non contestazione da parte del Comune; 3) nullità della notifica per uso di posta privata; 4) mancato riconoscimento della detrazione art.8, comma 2, D.Lgs. n.504/1992 per dimora abituale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n.299/2020) applicato anche alle notifiche di atti impositivi: la notifica effettuata da operatore postale privato nel periodo considerato è nulla (non inesistente) e può essere sanata con la costituzione della controparte ai sensi dell'art.156 c.p.c., come fatto dal giudice di merito. Il primo motivo è infondato: l'autorizzazione della giunta municipale può essere prodotta anche successivamente con efficacia sanante ex tunc; l'asserita mancanza del riferimento alla causa in delibera è priva di prova e può essere spiegata come errore di trascrizione. Il secondo motivo è infondato: l'ente impositore può limitarsi a una difesa generica dell'atto, spettando al contribuente allegare e provare i vizi. Il quarto motivo è infondato: la contribuente non ha provato la dimora abituale nell'immobile (intestazione utenze non sufficiente, e risultano ripetuti dinieghi comunali all'iscrizione anagrafica e assenza di ricorso gerarchico), quindi non spettava la detrazione. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002, art.13, comma 1 quater.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/6/CE e L. n.124/2017 (richiamate dalla giurisprudenza)

    Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva e l'adozione del nuovo regime nazionale (L. n.124/2017) gli operatori postali privati potevano materialmente effettuare notifiche, ma in assenza di titolo abilitativo tali notifiche sono considerate nulle; lo Stato doveva dimostrare un'ostativa giustificazione oggettiva per vietare l'operatore privato

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notifica eseguita da operatore postale privato può essere sanata per raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte, come applicato dal giudice di merito nel caso in esame

  • D.Lgs. n.504/1992, art. 8, comma 2

    Prevede la detrazione per l'immobile adibito a dimora abituale; l'applicazione richiede prova della dimora abituale, che non si desume automaticamente dall'intestazione delle utenze

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 57, comma 2 (richiamato in giurisprudenza)

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; non impedisce all'ente resistente di rendere più specifica una precedente difesa generica in sede di gravame

  • DPR n.115/2002, art.13, comma 1 quater

    Prevede l'obbligo, in presenza di determinate condizioni, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Notifiche effettuate da operatori postali privati nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la L. n.124/2017 sono considerate nulle; tale nullità puo' essere sanata ai sensi dell'art.156 c.p.c. con la costituzione della controparte, ma tale sanatoria non produce certezza sulla data di consegna per la tempestività dei termini processuali quando l'operatore non ha poteri certificativi
  • La produzione tardiva dell'autorizzazione della giunta municipale a stare in giudizio ha efficacia sanante ex tunc; l'amministrazione può regolarizzare il proprio potere di rappresentanza anche successivamente
  • Nel processo tributario l'ente impositore può adottare una difesa generica dell'atto e specificarla successivamente in appello: incombe sul contribuente l'onere di allegare e provare i vizi dell'atto impositivo
  • Per ottenere il riconoscimento della detrazione o esenzione per dimora abituale è necessario provare in modo adeguato la dimora abituale (iscrizione anagrafica, provvedimenti favorevoli, elementi concreti); l'intestazione delle utenze da sola può essere insufficiente, mentre dinieghi amministrativi e la mancata impugnazione delle decisioni comunali rafforzano la presunzione di assenza della dimora abituale
  • In situazioni analoghe verificare sempre: a) la qualità della notifica (operatore, titolo abilitativo, data certa); b) la tempestività dei ricorsi rispetto alla data di notifica effettiva o certificata; c) la presenza e la tempestiva produzione dell'autorizzazione degli organi pubblici a stare in giudizio; d) la documentazione probatoria sulla residenza/dimora abituale

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