Parere n. 1439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Andiar – Associazione Nazionale di Diagnostica per Immagini per l’Area Radiologica contro l’Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Bari, l’Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Foggia, l’Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Taranto, l’Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Barletta-Andria-Trani e l’Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Brindisi e nei confronti della Regione Puglia per l’annullamento delle delibere n. 1504 del 2 luglio 2023 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; n. 679 del 11 luglio 2023 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia; n. 1496 del 29 giugno 2023 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto; n. 1289 del 24 luglio 2023 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia Barletta-Andria-Trani; n. 2167 del 14 settembre 2023 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, tutte di riparto dei fondi unici di ASL di remunerazione per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi per l’anno 2023, tutte illegittime in virtù dell’annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n.1946 del 22 dicembre 2022 della Regione Puglia, recante “Determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2023, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, insistenti nell’ambito territoriale della Regione Puglia – Modifiche griglie: FKT, RX e BAV – Odontostomatologia”, pronunciato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia, di Bari n.1207/2023 del 11 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle deliberazioni delle ASL pugliesi di riparto dei fondi unici di remunerazione per le prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica relative all’anno 2023.
Esito
La questione giuridica
L’associazione ricorrente ha impugnato le deliberazioni delle cinque ASL pugliesi che avevano ripartito i budget per la branca della radiodiagnostica per l’anno 2023, deducendone l’illegittimità diretta e derivata in quanto adottate in applicazione della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1946 del 22 dicembre 2022, successivamente annullata dal TAR Puglia, Bari, con sentenza n. 1207/2023. Nel corso del procedimento la Regione Puglia ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. L’associazione ha quindi riassunto il giudizio innanzi al TAR Puglia, Bari, ai sensi dell’art. 48 c.p.a. La questione sottoposta alla Sezione riguarda, pertanto, la sorte del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione rituale e tempestiva e dell’avvenuta trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l’opposizione della Regione Puglia era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto in sede giurisdizionale davanti al TAR Puglia, Bari. Per tale ragione non ha esaminato nel merito l’unico motivo di ricorso, né la dedotta illegittimità delle deliberazioni aziendali o gli effetti della sentenza del TAR Puglia n. 1207/2023, e ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso straordinario
L’opposizione proposta dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto davanti al TAR competente ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il procedimento straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame delle censure di merito.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo, con conseguente improcedibilità del procedimento consultivo.
art. 48 c.p.a.
costituzione in giudizio e riassunzione a seguito di opposizione al ricorso straordinario
La riassunzione del ricorso davanti al TAR competente perfeziona la trasposizione in sede giurisdizionale.
d.P.R. n. 1199/1971
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il rimedio straordinario resta privo di ulteriore oggetto quando, a seguito dell’opposizione dell’amministrazione, la controversia viene trasferita nella sede giurisdizionale.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva al ricorso straordinario, proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, impedisce la definizione del ricorso in sede straordinaria e ne comporta la trasposizione davanti al giudice amministrativo.
- Quando il ricorrente riassume il giudizio davanti al TAR competente ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario preclude al Consiglio di Stato in sede consultiva l’esame dei motivi di merito e delle questioni sostanziali dedotte nel ricorso.
Impugnazione dei riparti dei fondi sanitari per la radiodiagnostica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’associazione nazionale di strutture di diagnostica per immagini contro cinque deliberazioni di altrettante Aziende Sanitarie Locali pugliesi, relative al riparto dei fondi unici di remunerazione per le prestazioni sanitarie ambulatoriali di radiodiagnostica da erogare nell’anno 2023. La Regione Puglia è intervenuta quale amministrazione nei cui confronti era rivolto il ricorso.
Premesse e motivo di ricorso
Le deliberazioni aziendali erano state adottate in applicazione della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1946 del 22 dicembre 2022, concernente la determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2023. Tale deliberazione regionale era stata annullata dal TAR Puglia, Bari, con sentenza n. 1207/2023 dell’11 ottobre 2023.
L’associazione ha dedotto un unico motivo, rubricato come illegittimità diretta e derivata delle deliberazioni delle ASL, sostenendo che gli atti di riparto fossero incisi dall’annullamento della deliberazione regionale presupposta.
Sviluppo del procedimento
Le ASL resistenti hanno sostenuto la legittimità degli atti aziendali, affermando che essi costituivano applicazione delle regole regionali vigenti. La ASL Bari ha inoltre richiamato un verbale del 13 dicembre 2023, sottoscritto dai rappresentanti regionali, dalle organizzazioni sindacali delle strutture private accreditate e dalla stessa associazione ricorrente, nel quale sarebbe stata condivisa l’applicazione delle statuizioni della sentenza del TAR a partire dall’anno 2024, considerato che gli esercizi finanziari 2022 e 2023 erano già chiusi o in fase di chiusura.
Il Ministero della salute, nella relazione istruttoria, aveva prospettato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Successivamente, la Regione Puglia ha comunicato di avere notificato un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Trasposizione in sede giurisdizionale
A seguito dell’opposizione regionale, l’associazione ricorrente ha dichiarato di essersi costituita in giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.a. e di avere riassunto il ricorso davanti al TAR Puglia, Bari, Sezione II, ove il giudizio risultava iscritto al n. R.G. 248/2024.
Nel frattempo, la Regione Puglia aveva anche impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Puglia n. 1207/2023, relativa alla deliberazione regionale presupposta.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto decisiva la circostanza procedurale della ritualità e tempestività dell’opposizione e dell’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Tali condizioni impediscono la prosecuzione del procedimento davanti al Consiglio di Stato in sede consultiva.
Di conseguenza, la Sezione non ha esaminato il merito dell’unico motivo di ricorso, né la legittimità delle deliberazioni delle ASL, né gli effetti dell’annullamento della deliberazione regionale n. 1946/2022.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, in applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a.
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