Sentenza del 15/03/2016 n. 1520 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTE DIRETTE - IRES - Perdite su crediti - Deducibilità - Requisiti - Casistica - Non tassatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero fiscale relativo alla deduzione di perdite derivanti dal mancato pagamento di canoni di leasing. Sosteneva che la perdita fosse deducibile ai sensi dell'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, poiché erano presenti elementi certi e precisi attestanti la sostanziale irrecuperabilità del credito, tra cui la denuncia penale per appropriazione indebita, la richiesta di sequestro preventivo dell'autoveicolo e la cancellazione del veicolo dal PRA.
La decisione
La deduzione è stata ritenuta legittima. La sentenza ha chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, relativa alle ipotesi in cui la certezza e precisione della perdita sono presunte, non è tassativa. Tali requisiti possono quindi essere dimostrati anche attraverso altri elementi concreti, purché evidenzino un livello molto basso di probabilità di recupero del credito. Nel caso esaminato, gli atti compiuti dalla società di leasing sono stati considerati sufficienti a provare la perdita.
Norme richiamate
Art. 101, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La deduzione delle perdite su crediti è ammessa se risultano da elementi certi e precisi.
La norma non limita la prova della certezza e precisione alle sole ipotesi espressamente indicate, come procedure concorsuali, modesta entità del credito, prescrizione o cancellazione dal bilancio. Queste ipotesi costituiscono esempi di presunzione legale, ma la deducibilità può essere riconosciuta anche in presenza di altri fatti concreti che rendano altamente improbabile il recupero del credito.
Massime di principio
- L'elenco delle situazioni previste dall'art. 101, comma 5, del TUIR non è tassativo: anche fatti diversi da prescrizione, cessione, rinuncia o procedura concorsuale possono dimostrare la certezza e precisione della perdita.
- Per dedurre una perdita su crediti è necessario documentare concretamente che il recupero sia divenuto altamente improbabile, senza che sia sempre indispensabile attendere la conclusione di una procedura giudiziale.
- Denunce penali, iniziative cautelari, ricerche infruttuose dei beni e cancellazioni di beni dai pubblici registri possono costituire elementi rilevanti, se valutati complessivamente e adeguatamente documentati.
- La mera difficoltà di incasso o il semplice mancato pagamento non sono normalmente sufficienti: occorre dimostrare fatti oggettivi che evidenzino l'irrecuperabilità, o quasi irrecuperabilità, del credito.
- La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente nell'esercizio in cui la perdita viene dedotta, verificando la coerenza tra gli elementi probatori e l'importo effettivamente portato in deduzione.
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