Sentenza n. 299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1977/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio di aggiornamento di una precedente interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego della Prefettura di Napoli alla richiesta di aggiornamento, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, di una precedente interdittiva antimafia. In appello ha dedotto l’omessa o insufficiente considerazione delle censure già proposte in primo grado, l’asserita reiterazione apodittica degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva originaria, il difetto di istruttoria per mancato svolgimento di nuove indagini, l’erronea valutazione della rete di rapporti parentali dell’amministratore con esponenti della criminalità organizzata e la mancata motivazione sull’esclusione della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. La società ha valorizzato, quali elementi sopravvenuti, l’archiviazione di procedimenti penali a carico dell’amministratore e le denunce da questi presentate contro esponenti del clan, sostenendo che tali circostanze dimostrassero la dissociazione dagli ambienti criminali. Le amministrazioni hanno difeso la legittimità dell’atto, evidenziando la natura preventiva dell’informazione antimafia e la sufficienza di elementi indiziari e prognostici, senza necessità di una prova penale dell’infiltrazione.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’informazione antimafia implica una valutazione prefettizia discrezionale e prognostica, fondata su un giudizio induttivo e probabilistico secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere il livello di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale. Gli elementi sintomatico-presuntivi devono essere valutati unitariamente e nella loro connessione. Quanto alla richiesta di aggiornamento, il giudice ha ritenuto inconsistente la censura relativa al mancato svolgimento di nuove indagini: incombe sul richiedente allegare e documentare fatti nuovi idonei a superare la precedente prognosi infiltrativa, mentre il Prefetto deve valutare la portata di tali fatti senza riesaminare integralmente il quadro indiziario già posto a base della precedente interdittiva. Nel caso concreto, l’archiviazione dei procedimenti penali era già stata considerata dal Prefetto e dal giudice nella precedente vicenda, definita con sentenza passata in giudicato, e non costituiva quindi un elemento realmente nuovo e idoneo a superare il giudizio di permeabilità mafiosa. Non poteva inoltre essere riproposta la tesi secondo cui l’interdittiva si fondasse esclusivamente sui rapporti di parentela, poiché tale questione era già stata motivatamente disattesa; la società avrebbe dovuto allegare concreti elementi sopravvenuti di dissociazione dagli ambienti criminali. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Nell’ambito dell’aggiornamento dell’informazione antimafia, il richiedente deve allegare e documentare fatti nuovi idonei a superare la precedente prognosi infiltrativa; il Prefetto deve valutarne la portata senza riesaminare ab initio l’intero quadro indiziario già esaminato.
art. 84 d.lgs. 159/2011
La prevenzione antimafia è diretta a individuare, sulla base di elementi sintomatico-presuntivi, il pericolo di infiltrazione mafiosa, senza richiedere l’accertamento penale della responsabilità individuale.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata invocata dall’appellante con riferimento alla prevenzione collaborativa, ma la sentenza non accoglie la censura relativa alla sua mancata applicazione.
Massime di principio
- L’informazione antimafia può essere fondata su una valutazione prognostica, induttiva e probabilistica del pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di una prova penale dell’infiltrazione o della responsabilità personale dei soggetti coinvolti.
- Gli elementi sintomatico-presuntivi dell’infiltrazione mafiosa devono essere apprezzati unitariamente e nella loro reciproca connessione, non isolatamente.
- In sede di aggiornamento di una precedente interdittiva antimafia, grava sul richiedente l’onere di allegare e documentare fatti nuovi, concreti e idonei a superare la precedente prognosi infiltrativa; il Prefetto non è tenuto a riesaminare ab initio l’intero compendio indiziario già valutato.
- Circostanze già esaminate dal Prefetto e dal giudice nella precedente controversia, definita con sentenza passata in giudicato, non costituiscono fatti nuovi idonei a fondare l’aggiornamento dell’interdittiva né consentono di rimettere in discussione valutazioni già consolidate.
- Per superare una precedente interdittiva non è sufficiente contestare nuovamente il rilievo attribuito ai rapporti parentali con esponenti della criminalità organizzata: occorre dimostrare, mediante elementi concreti sopravvenuti, una effettiva dissociazione dell’impresa dagli ambienti criminali.
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