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Sentenza

Sentenza n. 1919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Umbria (Sezione Prima) n. 00760/2024, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202500388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva annullato il provvedimento della Soprintendenza relativo al premio di rinvenimento archeologico e accertato la spettanza del premio commisurato all’intera necropoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (scopritore fortuito)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva riconosciuto il premio di rinvenimento archeologico considerando come scoperta soltanto quella delle prime due tombe di una necropoli e quantificando il premio in euro 1.450,69, sul valore dei reperti mobili rinvenuti in tali tombe, con detrazione delle spese di scavo. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento e accertando la spettanza del premio quale scopritrice fortuita, da commisurare all’intero valore della necropoli, con ricalcolo delle spese di scavo riferite alle 48 sepolture e corresponsione degli interessi legali dalla definitiva determinazione estimativa del 31 ottobre 2008. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo, da un lato, che l’amministrazione avesse correttamente eseguito il precedente giudicato del Consiglio di Stato, dal quale non sarebbe derivata l’automatica spettanza del premio quale scopritore fortuito; dall’altro, che la qualifica di scopritrice della società dovesse essere limitata alle sole prime due sepolture e che il premio dovesse quindi essere calcolato soltanto su tali rinvenimenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il precedente giudicato, fondato sull’art. 42 del d.lgs. 42/2004, imponesse di riconoscere la possibilità che il premio spettasse anche a una persona giuridica e richiedesse una motivazione effettiva della quantificazione del premio nell’ambito delle percentuali previste dalla legge. Ha condiviso la conclusione secondo cui la scoperta delle prime due tombe era fortuita, perché non derivante da specifiche attività di ricerca archeologica, mentre i successivi rinvenimenti erano eziologicamente e necessariamente conseguenti alla scoperta iniziale. La necropoli costituisce infatti un bene archeologico unitario, riferibile al medesimo sito, sicché l’intero ritrovamento deve essere valutato complessivamente ai fini del premio. Il riferimento all’intera necropoli non comporta tuttavia che la base estimativa debba coincidere automaticamente con l’intero valore del bene, poiché la determinazione concreta del premio dipende anche da ulteriori presupposti, oltre agli obblighi di denuncia, collaborazione e custodia. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 42/2004

    "sulla base della formulazione letterale della legge non si evidenzia alcun ostacolo a riconoscere il premio spettante allo scopritore anche ad una persona giuridica"

    Il premio di rinvenimento archeologico può essere riconosciuto anche a una persona giuridica; la quantificazione deve essere motivata nell’ambito delle percentuali previste dalla legge, indicando gli elementi posti a base della scelta amministrativa.

Massime di principio

  • Ai fini del premio di rinvenimento archeologico, la qualifica di scopritore fortuito può spettare anche a una persona giuridica, quando la legge non limita espressamente il beneficio alle sole persone fisiche e il rinvenimento materiale non sia rivendicato dal singolo esecutore.
  • Quando una scoperta fortuita iniziale rende possibile e causalmente determina successive attività di scavo dalle quali emerge l’effettiva estensione di un unico bene archeologico, l’intero ritrovamento può essere considerato unitariamente ai fini della verifica del requisito oggettivo e della spettanza del premio.
  • La scoperta fortuita di una parte di una necropoli può ricondurre eziologicamente allo scopritore iniziale anche i successivi rinvenimenti della medesima necropoli, se questi risultano conseguenti alla scoperta originaria e riferibili allo stesso sito e bene archeologico unitario.
  • La determinazione del premio di rinvenimento entro la forbice percentuale stabilita dalla legge deve essere sorretta da una motivazione concreta, che espliciti gli elementi considerati dall’amministrazione; non è sufficiente indicare soltanto la percentuale ritenuta congrua.
  • La considerazione dell’intera necropoli per individuare l’ambito della scoperta non impone automaticamente di assumere l’intero valore del bene quale base estimativa del premio, poiché la quantificazione deve tenere conto anche degli ulteriori presupposti rilevanti, oltre agli obblighi di denuncia, collaborazione e custodia.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologici
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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