Sentenza del 20/09/2018 n. 2222 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Appaltatore - manutenzione di immobile - obbligo di verifica dell'effettivo proprietario - non sussiste - emissione di fattura per operazione inesistente - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava l'emissione di una fattura ritenuta riferita a un'operazione inesistente, poiché i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti su un immobile riconducibile personalmente al committente, mentre la fattura era intestata alla società immobiliare da lui amministrata. Si sosteneva, quindi, che l'appaltatore avrebbe dovuto verificare l'effettiva titolarità dell'immobile e individuare correttamente il soggetto committente.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L'appaltatore che esegue lavori su un immobile non è obbligato a svolgere indagini sulla titolarità personale o societaria del bene, né a verificare se esso rientri nel patrimonio personale del committente o in quello della società da lui amministrata. Pertanto, la fattura intestata alla società non è stata qualificata come fattura emessa per operazione inesistente, purché i lavori siano stati effettivamente eseguiti.
Massime di principio
- L'esecuzione effettiva dei lavori è l'elemento centrale per escludere la qualificazione della fattura come relativa a un'operazione inesistente.
- L'appaltatore, di regola, può fare affidamento sulle indicazioni del committente circa il soggetto cui intestare la fattura e non deve effettuare indagini approfondite sulla proprietà dell'immobile.
- La divergenza tra il proprietario personale dell'immobile e la società intestataria della fattura non rende automaticamente inesistente l'operazione, se la prestazione è stata realmente eseguita.
- Restano rilevanti, in concreto, la prova dei lavori, la loro riferibilità al soggetto fatturato e l'assenza di elementi che dimostrino una frode o una fittizietà dell'operazione.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno documentare il committente, l'incarico, l'immobile interessato, i lavori eseguiti e le ragioni dell'intestazione della fattura.
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