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Sentenza

Sentenza n. 6942/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento - ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio/inerzia dell’amministrazione intimata, nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania, avviato con istanza presentata dal ricorrente il 30.6.2025 (n. 45658) e non concluso entro il termine di 120 giorni; - ex art. 31, co. 3, c.p.a., del diritto di parte ricorrente a ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza dei relativi presupposti;

Giustizia amministrativa202601553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 30 giugno 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, una domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Deduceva che il Ministero dell’istruzione e del merito non avesse concluso il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e chiedeva, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Chiedeva inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., l’accertamento del diritto all’accoglimento dell’istanza, ritenendo sussistenti i relativi presupposti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso contro il silenzio, rilevando che l’amministrazione aveva l’obbligo di provvedere sulla domanda e che il termine procedimentale era inutilmente decorso senza l’adozione di un provvedimento conclusivo. L’obbligo di provvedere deriva dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, che disciplina la verifica della completezza documentale e il termine per il provvedimento sul riconoscimento. Il Ministero è stato quindi condannato a concludere il procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell’interessato, provveda entro i successivi 180 giorni. È stata invece respinta la domanda di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a., poiché residuano poteri istruttori e un margine di discrezionalità, soprattutto tecnica, nella comparazione dei percorsi formativi e nell’eventuale imposizione di misure compensative; il giudice non poteva pertanto ordinare direttamente l’accoglimento dell’istanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell’amministrazione quando sussista un obbligo di provvedere e l’inerzia si protragga oltre il termine previsto, con ordine giudiziale di conclusione del procedimento.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La domanda diretta a ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa può essere accolta solo quando non residuino margini di discrezionalità o ulteriori attività istruttorie in capo all’amministrazione.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    Impone all’amministrazione competente di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale entro il termine previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”

    Disciplina la verifica iniziale della completezza documentale e la richiesta di eventuali integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”

    Stabilisce il termine entro il quale l’autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è fondata quando l’amministrazione abbia uno specifico obbligo di provvedere, previsto dalla legge o dalla disciplina del procedimento, e il termine per l’adozione del provvedimento sia inutilmente decorso.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve verificare la completezza della documentazione, richiedere se necessario le integrazioni e concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
  • Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’azione contro il silenzio, l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. non è possibile quando residuino attività istruttorie o margini di discrezionalità, anche tecnica, in capo all’amministrazione.
  • La comparazione dei percorsi formativi esteri e l’eventuale imposizione di misure compensative costituiscono attività che possono richiedere valutazioni tecniche e impediscono al giudice di ordinare direttamente l’accoglimento della domanda in assenza di un potere amministrativo interamente vincolato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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