Sentenza del 09/02/2016 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TASSA AUTO - Accertamento definitivo - Riscossione - Prescrizione del credito - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento di euro 516,27, relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2005. Ha dedotto, in particolare, la prescrizione del tributo, l'irregolarità o inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento e l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dalla Regione. Ha inoltre contestato la validità della sentenza di primo grado, sostenendo che il collegio avrebbe inizialmente deliberato un dispositivo di accoglimento per poi sostituirlo con uno di rigetto.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto valida la sentenza di primo grado, precisando che il dispositivo annotato nel verbale d'udienza ha rilevanza meramente interna e che la decisione diventa definitiva con il deposito della sentenza. È stata ritenuta ammissibile anche la produzione documentale effettuata in modo tardivo, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La notificazione dell'avviso di accertamento è stata considerata regolare, essendo comprovata dall'avviso di ricevimento per compiuta giacenza e dai dati identificativi dell'atto. Poiché l'accertamento era stato notificato tempestivamente e non era stato impugnato, il credito era divenuto definitivo; la successiva cartella è stata quindi ritenuta tempestiva. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 250,00 in favore della Regione Puglia e in euro 250,00 in favore di Equitalia Sud S.p.A.
Norme richiamate
Art. 2946 del Codice civile
La prescrizione ordinaria decennale.
Il credito relativo alla tassa automobilistica, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione dell'accertamento o per conferma giudiziale, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. La tassa non è una prestazione periodica unitaria, poiché ogni annualità deriva da un'autonoma obbligazione tributaria.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Consente al giudice d'appello di prendere in considerazione documenti prodotti anche tardivamente nel giudizio di primo grado, purché siano messi a disposizione della controparte e sia garantito il diritto di difesa.
Art. 37, D.Lgs. 546/1992
La sentenza tributaria acquista rilevanza esterna con la pubblicazione mediante deposito nella segreteria della commissione. Il dispositivo riportato nel verbale d'udienza ha natura interna e può essere modificato dal collegio prima del deposito della sentenza.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, ogni annualità costituisce un'obbligazione autonoma: non si applica automaticamente la prescrizione breve propria delle prestazioni periodiche continuative.
- Se l'avviso di accertamento viene notificato validamente e non viene impugnato nei termini, il credito diventa definitivo e la successiva riscossione è soggetta, in linea generale, alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c.
- La regolare notificazione può essere dimostrata anche mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata per compiuta giacenza, se l'atto è identificabile attraverso numero, annualità d'imposta, veicolo e dati del destinatario.
- La produzione tardiva di documenti nel processo tributario non comporta necessariamente la loro inutilizzabilità, soprattutto quando la controparte ne abbia avuto conoscenza e abbia potuto esercitare il diritto di difesa.
- Il termine di prescrizione deve essere verificato considerando gli eventuali atti validamente notificati che possono interromperlo; la definitività dell'accertamento non elimina la necessità di rispettare il successivo termine di prescrizione decennale.
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