Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39083/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ciclista aveva agito contro il Comune deducendo di aver urtato un guardavia sporgente e mal posizionato, con conseguenti lesioni personali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il guardavia fosse correttamente posizionato. Il soccombente aveva quindi proposto revocazione della sentenza d'appello, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto, avendo considerato il guardavia relativo alla carreggiata opposta invece di quello effettivamente percorso. La Corte d'appello aveva rigettato la revocazione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune fosse tardiva perché proposta solo in appello e non in primo grado; 2) violazione dell'art. 395 c.p.c., sostenendo che il giudizio di irrilevanza dell'errore di fatto fosse errato e che la revocazione dovesse essere accolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro la prima sentenza d'appello che aveva deciso nel merito, anziché contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione; inoltre è stato ritenuto difettare di interesse, poiché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non era stata accolta e quindi non aveva determinato soccombenza del ricorrente. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché la valutazione sulla rilevanza dell'errore di fatto ai fini della revocazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione; la Corte d'appello aveva escluso la rilevanza dell'errore sia qualificandolo come mero errore materiale, sia affermando che, anche considerando il senso di marcia indicato dal ricorrente, il guardavia era regolarmente posizionato. Il ricorrente non aveva dedotto un vizio di motivazione assoluta. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza sulla tardività dell'eccezione è stata dichiarata inammissibile perché proposta contro la decisione processualmente sbagliata e, comunque, priva di interesse, non essendo l'eccezione stata accolta dal giudice di merito.

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, oggettivamente e immediatamente rilevabile, che induce il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di specifica decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il dispositivo giustifica il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile un motivo che censuri una decisione diversa da quella effettivamente impugnata, poiché l'impugnazione deve colpire il provvedimento lesivo della posizione della parte.
  • Difetta di interesse a impugnare la parte che deduce l'erroneità di una questione processuale rimasta in concreto priva di effetti pregiudizievoli, quando la relativa eccezione non sia stata accolta dal giudice di merito.
  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti, riguardante un fatto decisivo non controverso e non già valutato nel merito.
  • La valutazione sulla sussistenza e sulla rilevanza dell'errore di fatto ai fini della revocazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Quando la corte di merito qualifica il presunto errore come materiale e, comunque, ne esclude la decisività sulla base degli atti, la censura in cassazione deve investire specificamente un vizio motivazionale radicale, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.