Ordinanza n. 62/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 9 del 13.2.2026 con cui è stata revocata l’ordinanza sindacale n.12 del 13.9.2025 avente ad oggetto autorizzazione straordinaria per l'esecuzione urgente di lavori di messa in sicurezza presso una cappella di proprietà della famiglia Macrì presso il cimitero comunale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di revoca dell’autorizzazione straordinaria per l’esecuzione urgente di lavori di messa in sicurezza presso una cappella privata cimiteriale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 9 del 13 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’atto aveva revocato la precedente ordinanza sindacale n. 12 del settembre 2025, con cui era stata autorizzata in via straordinaria l’esecuzione urgente di lavori di messa in sicurezza della cappella. In sede cautelare sono stati ritenuti prima facie fondati i motivi relativi al deficit di istruttoria e di motivazione. La precedente ordinanza aveva documentato, anche mediante fotografie, infiltrazioni, progressivo cedimento dell’intonaco e del solaio interno e una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica. La successiva ordinanza di revoca, pur richiamando gli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e gli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, non aveva rivalutato l’effettivo stato dei luoghi né spiegato se la situazione di pericolo fosse venuta meno o fosse mutata. Il riferimento generico a nuovi dettagli e circostanze, tali da rendere necessario un riesame della documentazione urbanistico-edilizia e cimiteriale, è stato ritenuto insufficiente. È stata inoltre contestata l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale posto a fondamento dell’autotutela. Il ricorrente ha dedotto anche un pregiudizio cautelare derivante dal rischio di ritardare interventi necessari alla messa in sicurezza della cappella e alla prevenzione di danni o incidenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 9/2026. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie sussistenti il deficit di istruttoria e il difetto di motivazione: l’amministrazione non aveva verificato né rappresentato lo stato attuale dei luoghi, non aveva chiarito la portata delle nuove circostanze richiamate e non aveva esplicitato un interesse pubblico concreto e attuale idoneo a giustificare la revoca o l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione precedente. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione degli interventi manutentivi già autorizzati, funzionali a prevenire rischi per la pubblica incolumità, rispetto alle generiche esigenze di riesame documentale indicate dal Comune. La trattazione di merito è stata fissata per il 18 novembre 2026. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato nell’ordinanza comunale quale fondamento dell’autotutela; il TAR ha rilevato che l’atto non esplicitava adeguatamente le ragioni concrete e attuali idonee a giustificare la rimozione dell’autorizzazione precedente.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato nell’ordinanza comunale quale ulteriore fondamento dell’autotutela; il TAR ha evidenziato, in sede cautelare, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato nell’ordinanza sindacale in materia di poteri del sindaco; il provvedimento impugnato non aveva comunque adeguatamente rivalutato lo stato di pericolo dei luoghi.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Richiamato nell’ordinanza sindacale in materia di ordinanze contingibili e urgenti; il giudice ha rilevato l’assenza, nell’atto di revoca, di una concreta istruttoria sul permanere o sul mutamento della situazione di pericolo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca o l’annullamento in autotutela di un precedente provvedimento amministrativo favorevole richiede una motivazione concreta e attuale, non potendo fondarsi su un generico richiamo a nuove circostanze o alla necessità di riesaminare la documentazione.
- Quando un precedente provvedimento abbia accertato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e autorizzato interventi urgenti per eliminarla, l’amministrazione che intenda rimuoverlo deve rivalutare espressamente lo stato dei luoghi e chiarire se il pericolo sia cessato, mutato o comunque non richieda più gli interventi autorizzati.
- L’esercizio dell’autotutela è viziato, almeno prima facie, quando l’amministrazione non svolge un’adeguata istruttoria sui fatti rilevanti e non esplicita l’interesse pubblico concreto e attuale comparandolo con l’interesse del destinatario alla conservazione del provvedimento.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla realizzazione di interventi manutentivi già autorizzati e diretti a prevenire rischi per l’incolumità pubblica può prevalere su generiche esigenze amministrative di riesame documentale non accompagnate da una specifica istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →