Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17146/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione di una sentenza del Tribunale di Milano proposta da una società e da due persone fisiche. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile perché notificato un giorno oltre la scadenza del termine. Gli appellanti hanno chiesto in cassazione: (1) di contestare la legittimazione attiva della società intervenuta in appello, assunta cessionaria del credito, deducendo che non fosse stata prodotta la prova del trasferimento del credito; (2) di censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, sostenendo che il ritardo era dipeso da un disservizio della connessione internet del difensore, circostanza che avrebbe imposto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. e che la Corte territoriale avrebbe svalutato il diritto di difesa e l’affidamento del professionista sulla pronta risoluzione del guasto. I ricorrenti richiamavano anche l’art. 294, comma 2, c.p.c., ritenuto però non pertinente dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la contestazione sulla titolarità del credito cessionato non risultava essere stata specificamente sollevata in appello, sicché mancava il presupposto per imporre alla cessionaria la prova del trasferimento; la censura era quindi priva di specificità. Ha respinto il secondo motivo ritenendo non applicabile l’art. 294 c.p.c. e, quanto alla rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ha affermato che essa presuppone una causa non imputabile con carattere di assolutezza, non una mera difficoltà tecnica. Nel caso concreto il difensore, reso edotto del guasto due giorni prima della scadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi usando un diverso canale o una diversa modalità di notificazione; non è sufficiente l’indicazione generica del gestore circa una riparazione "nel più breve tempo possibile". Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è ammissibile solo se il ritardo è dovuto a causa non imputabile e a un impedimento assoluto, non a una mera difficoltà tecnica o organizzativa; la parte deve attivarsi con mezzi alternativi quando il primo strumento notificatorio risulti inutilizzabile.

  • art. 294, comma 2, c.p.c.

    La norma è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie, che riguardava non la contumacia conseguente a nullità della citazione o notificazione, ma la richiesta di rimessione in termini per tardiva impugnazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La parte che invochi la rimessione in termini per il mancato rispetto del termine di impugnazione deve allegare e dimostrare una causa non imputabile avente carattere di assoluta impossibilità, non essendo sufficiente un disservizio tecnico superabile con ordinaria diligenza.
  • Quando il difensore venga a conoscenza di un ostacolo alla notificazione prima della scadenza del termine, deve attivarsi tempestivamente con mezzi alternativi di notificazione o di comunicazione; la mancata adozione di soluzioni sostitutive esclude la rimessione in termini.
  • Il difetto di legittimazione o di titolarità sostanziale di una parte intervenuta in giudizio è rilevabile d’ufficio, ma l’onere di provare la successione o cessione nel diritto azionato si attiva in presenza di una specifica contestazione della controparte; in difetto di contestazione, la censura è inidonea a fondare cassazione.
  • In sede di legittimità la censura deve essere specifica e autosufficiente: non basta richiamare astrattamente la mancanza di prova della cessione o del guasto tecnico, se non si indica come la questione sia stata dedotta e documentata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.