Cassazione Penale, Sentenza n. 42982/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per omissione della confisca obbligatoria (art. 322-ter cod. pen.) con riferimento al capo c) relativo al reato di corruzione per la somma di Euro 300.000 e per presunta illegittimità degli aumenti per continuazione ritenuti inferiori ai minimi edittali (art. 23 cod. pen.). Calafiore ha impugnato la sentenza lamentando: 1) l'applicazione della detenzione domiciliare come pena sostitutiva anziché del lavoro di pubblica utilità concordato, invocando le regole sugli articoli 53 e 70 della legge n. 689/1981 e l'art. 657 c.p.p.; 2) l'illegalità della irrogazione e della misura della pena accessoria dell'interdizione, sostenendo che non fosse concordata nel patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha respinto la censura del Procuratore circa l'illegittimità degli aumenti per continuazione, confermando che l'aumento per continuazione non è vincolato ai minimi edittali (applicazione dell'art. 81 cod. pen. comporta deroga ai minimi). Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'omessa confisca obbligatoria in relazione al capo di corruzione (mancata quantificazione della somma di Euro 300.000 nella confisca) e ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca, rinviando per nuovo giudizio sul punto (con richiamo alla possibilità di disporre la confisca in sede esecutiva solo se la questione non sia stata dedotta e decisa nel giudizio di merito). Quanto al ricorso di Calafiore, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla sostituzione della pena (la pena complessiva eccede il limite per il lavoro di pubblica utilità tenuto conto degli aumenti ex art. 81) e ha escluso violazione riguardo alla possibilità di continuare l'attività di volontariato. Ha invece accolto il motivo relativo alle pene accessorie: tali pene non risultano concordate né adeguatamente motivate nella sentenza di patteggiamento; perciò la Corte ha annullato la pronuncia anche su tale punto e ha rinviato per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. pen.
La confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato di corruzione deve essere disposta; l'omissione o la mancata quantificazione nella sentenza di patteggiamento integra vizio impugnabile e impone annullamento e rinvio.
art. 81 cod. pen.
L'aumento di pena per continuazione si applica anche al di sotto dei minimi edittali generali; l'art. 81 comporta una deroga alle regole sui minimi stabiliti dall'art. 23 cod. pen.
art. 23 cod. pen.
Stabilisce i limiti edittali delle pene; la Corte ha precisato che tali limiti non vincolano l'aumento per continuazione stabilito ai sensi dell'art. 81.
art. 53 legge n. 689/1981
Ai fini dei limiti entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81; pertanto il limite per lavoro di pubblica utilità si calcola sulla pena complessiva risultante dal cumulo/continuazione.
art. 70 legge n. 689/1981
Disciplina il cumulo in executivis delle pene sostitutive per condanne già definitive; non è applicabile al diverso fenomeno del giudizio di cognizione in cui si determina una pena unica per reato continuato.
art. 657 cod. proc. pen.
Rilevante nella fase esecutiva per il calcolo delle esecuzioni multiple; non modifica il principio che, in sede di cognizione, per valutare la sostituibilità delle pene il giudice deve considerare la pena complessiva inflitta.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Regola l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento in Cassazione; la Corte ricorda che l'omissione di misura obbligatoria può essere rimessa al sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione per violazione di legge che sono stati utilizzati per contestare sia la mancata confisca obbligatoria sia presunte illegittimità nella determinazione della pena.
art. 676 cod. proc. pen.
Consente la confisca in sede esecutiva qualora la sentenza irrevocabile non abbia provveduto, ma solo se la questione non sia stata dedotta e decisa nel giudizio di merito; se invece dedotta nel merito e decisa negativamente opera il preclusione del giudicato.
art. 445 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento per delitti contro la pubblica amministrazione e la possibile applicazione di pene accessorie: l'applicazione di pene accessorie non concordate richiede specifica motivazione; l'omessa motivazione è vizio da cassazione.
Massime di principio
- La confisca obbligatoria prevista per reati come la corruzione deve essere espressamente valutata e quantificata nella sentenza di patteggiamento; la sua omissione è vizio annullabile e comporta rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- L'aumento di pena per continuazione (art. 81 c.p.) non è vincolato dai minimi edittali dell'art. 23 c.p.: il giudice può determinare l'aumento anche nella misura minima concretamente applicabile.
- Per valutare l'ammissibilità delle pene sostitutive (art. 53 l. 689/1981) il riferimento è alla pena complessiva risultante dopo gli aumenti per continuazione; se la pena complessiva eccede i limiti, la pena sostitutiva non è applicabile.
- Le pene accessorie non previste e non adeguatamente motivate nel patteggiamento possono essere censurate in Cassazione e comportano annullamento con rinvio: il giudice deve esplicitare le ragioni dell'applicazione.
- La possibilità di disporre la confisca in sede esecutiva esiste, ma solo quando la questione non sia stata sollevata e decisa nel giudizio di merito; se la questione è stata trattata nel merito e decisa negativamente si applica il principio di preclusione del giudicato.
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