Sentenza n. 1389/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale di proclamazione degli eletti emanato dall’Ufficio centrale elettorale in data 16.6.2025 in virtù del quale è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore, in esito al primo turno della competizione elettorale del 25 maggio scorso, il sig. -OMISSIS- e contestualmente si è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale; b) dell’atto di proclamazione del Sindaco emanato in pari data dall’Ufficio centrale elettorale; c) dei verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni nn.ri 3, 4, 6, 10, 11, 18 e 20; d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ivi compresi quatenus opus i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15\1\2026: avverso e per l’annullamento a) del verbale di proclamazione degli eletti emanato dall’Ufficio centrale elettorale in data 6.6.2025 in virtù del quale è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore, in esito al primo turno della competizione elettorale del 25 maggio scorso, il sig. -OMISSIS- e contestualmente si è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale; b) dell’atto di proclamazione del Sindaco emanato in pari data dall’Ufficio centrale elettorale; c) con particolare riguardo ai presenti motivi aggiunti, dei verbali sezionali delle Sezioni. n. 4 e n.18 in esito a quanto emerso per la prima volta dalla verificazione disposta in via istruttoria, con particolare riguardo all’omessa chiusura dei plichi in conformità alle cogenti disposizioni di legge. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 5\2\2026: per l’annullamento 1. del verbale di proclamazione degli eletti, emanato dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 16.6.2025, recante l’elezione alla carica di Sindaco del Comune di Casavatore del sig. -OMISSIS-, e dei consiglieri comunali ivi proclamati in esito alle operazioni elettorali, svoltesi il 25.5.2025; 2. dell’atto di proclamazione del Sindaco emanato dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 29.5.2025; 3. dei verbali relativi alle operazioni elettorali nelle sezioni nn. 3, 4, 6, 10, 11, 18 e 20; 4. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e/o conseguenziali per ottenere 5. la correzione dei risultati elettorali con conseguente indizione del turno di ballottaggio ex art. 72 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, ovvero in subordine la integrale rinnovazione della consultazione elettorale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali delle operazioni elettorali e proclamazione degli eletti e del sindaco del Comune di Casavatore all’esito delle elezioni comunali del 25 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (sindaco eletto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’esito delle elezioni comunali, sostenendo che in alcune sezioni fossero stati erroneamente annullati o non attribuiti 67 voti in suo favore e fossero stati attribuiti indebitamente 46 voti al candidato proclamato sindaco, per errata applicazione delle regole sul voto disgiunto, sul voto di preferenza ai consiglieri e sull’estensione del voto al candidato sindaco collegato. Ha inoltre dedotto irregolarità nelle operazioni di scrutinio e nella successiva gestione dei plichi e dei verbali, prospettando riconteggi effettuati presso la casa comunale, riapertura dei plichi e modifiche dei verbali in assenza delle garanzie di pubblicità e partecipazione. Con motivi aggiunti ha impugnato le operazioni relative alle sezioni 4 e 18, rilevando l’assenza di firme e timbri sui lembi di chiusura dei plichi e chiedendo la rinnovazione delle operazioni in tali sezioni. Il candidato proclamato sindaco ha proposto ricorso incidentale per ottenere l’attribuzione di tre voti ulteriori e, in subordine, il ballottaggio o la rinnovazione della consultazione. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, osservando che nel rito elettorale la specificità dei motivi è valutata con rigore attenuato, purché siano indicati i vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni interessate. Ha ritenuto utilizzabili come principio di prova le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista, disponendo una verificazione sul riconteggio delle schede di alcune sezioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La verificazione ha accertato 19 voti ulteriori in favore del ricorrente e tre voti da sottrarre al candidato eletto, oltre a tre schede non valide prima computate tra i voti validi. Il totale dei voti validi è stato quindi rideterminato in 9.613 e il quorum del 50% più uno in 4.807 voti. Il candidato proclamato sindaco ha conservato 4.844 voti, superando il quorum di 37 voti, mentre il ricorrente è risultato titolare di 4.538 voti. Il primo motivo è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata superata la prova di resistenza: gli errori accertati non incidevano sull’esito della competizione. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura, formulata soltanto nella memoria ex art. 73 c.p.a., relativa alla complessiva inattendibilità degli scrutini, perché nuova e comunque non supportata da errori quantitativamente significativi. Il secondo motivo è stato respinto. Le risultanze del portale ministeriale Eligendo non hanno efficacia probatoria; la discrasia di tre voti tra votanti e voti risultanti dal verbale riassuntivo non dimostra, da sola, vizi sostanziali, in mancanza di analoga contestazione dei verbali sezionali. Le contestazioni concernenti presunte riaperture dei plichi e modifiche dei verbali non potevano essere introdotte senza querela di falso, poiché i verbali delle operazioni elettorali fanno fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. I motivi aggiunti sono stati respinti perché l’assenza di firme sui lembi dei plichi delle sezioni 4 e 18 costituiva una mera irregolarità formale: i plichi erano regolarmente sigillati, privi di tracce evidenti di manomissione e gli scostamenti tra riconteggio e tabelle erano minimi. È stato applicato il principio di strumentalità delle forme, secondo cui l’annullamento delle operazioni elettorali richiede un’irregolarità sostanziale idonea a incidere sull’autenticità, genuinità o correttezza del risultato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo rimasto invariato l’esito elettorale. È stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Elettorale. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese al controinteressato e al Comune, mentre le spese sono state compensate nei confronti dell’Ufficio Centrale Elettorale e dell’altra parte costituita; il compenso del verificatore è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 72, comma 5, d.lgs. 267/2000
Disciplina il turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; nel caso concreto il superamento del quorum da parte del candidato proclamato sindaco ha escluso la necessità del ballottaggio.
art. 68 d.P.R. 570/1960
Richiamato in relazione alle modalità delle operazioni di scrutinio e alle contestate irregolarità nella fase di spoglio.
art. 70 d.P.R. 570/1960
Richiamato per gli adempimenti relativi alla chiusura e alla sigillatura dei plichi elettorali; la loro inosservanza, in assenza di prova di manomissione e di incidenza sostanziale sul risultato, è stata qualificata come irregolarità formale.
art. 97 Costituzione
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione ai principi di trasparenza e imparzialità delle operazioni elettorali; la censura è stata respinta perché l’omissione formale non risultava lesiva dell’autenticità del voto.
art. 73 c.p.a.
La censura nuova introdotta per la prima volta nella memoria depositata ai sensi di tale disposizione è stata dichiarata inammissibile.
art. 2700 c.c.
I verbali delle operazioni elettorali fanno fede privilegiata dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; la contestazione della loro veridicità richiede querela di falso, salvo l’accertamento dell’autorità giudiziaria penale.
art. 1 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002
Utilizzato per liquidare a vacazioni il compenso del verificatore, non essendo l’attività liquidabile in base al valore della controversia.
art. 4, comma 2, l. 319/1980
La riduzione del compenso non è stata applicata perché la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 16/2025.
art. 3 Costituzione
Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro della declaratoria di illegittimità della riduzione del compenso del verificatore per violazione dei principi di equo compenso e adeguata retribuzione.
art. 1, comma 2, D.M. 20 luglio 2012 n. 140
Il compenso del verificatore è stato liquidato al netto di imposte e voci contributive.
Massime di principio
- Nel rito elettorale, l’onere di specificità dei motivi è valutato con rigore attenuato, ma il ricorso resta ammissibile solo se indica la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui esse si riferiscono.
- Le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista presenti allo scrutinio possono costituire principio di prova ai fini dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi, anche se il loro contenuto non è stato verbalizzato; devono però descrivere in modo concreto le anomalie, le modalità dello scrutinio e la ragione del mancato o erroneo conteggio, e restano soggette al libero apprezzamento del giudice.
- Nel contenzioso elettorale, l’accertamento di errori nell’attribuzione dei voti non comporta l’annullamento o la correzione del risultato se, anche dopo il riconteggio, il candidato proclamato conserva il superamento del quorum o comunque l’esito della competizione non può essere modificato; opera in tal caso la prova di resistenza e viene meno l’interesse alla decisione sul motivo.
- Le risultanze del portale ministeriale Eligendo non hanno, di per sé, efficacia probatoria; una discrasia numerica nel verbale riassuntivo rispetto al numero dei votanti non dimostra un vizio sostanziale delle operazioni se non è riferita anche ai verbali delle singole sezioni e non è accompagnata da ulteriori elementi concreti.
- Le contestazioni relative a fatti incompatibili con quanto attestato nei verbali delle operazioni elettorali, quali riapertura dei plichi o modificazione dei verbali, richiedono querela di falso oppure il loro accertamento in sede penale, poiché i verbali fanno fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.
- In applicazione del principio di strumentalità delle forme, l’omessa apposizione di firme o timbri sui lembi dei plichi elettorali costituisce mera irregolarità formale, non idonea a invalidare le operazioni, quando i plichi risultino integri e sigillati, privi di tracce di manomissione e non emergano elementi concreti di alterazione dell’autenticità o del risultato del voto.
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