Sentenza n. 8932/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l’anno 2024, di n. 1.634 allievi finanzieri, notificato in data 12 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri, fondato sul giudizio di inidoneità fisica per allergie alimentari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità al servizio e il conseguente provvedimento di esclusione, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e un successivo provvedimento, difetto di motivazione e violazione del titolo V, lettera b), del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016. Ha sostenuto che la causa di esclusione non fosse sussistente alla luce della documentazione medica prodotta e ha chiesto anche una verificazione per accertare la reale presenza della condizione escludente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo decisiva la verificazione disposta nel corso del giudizio. La relazione del Collegio Medico Legale della Difesa ha confermato la sussistenza della causa di inidoneità, rilevando che i dati anamnestici e le IgE specifiche deponevano per un'allergopatia alimentare e che il rischio di reazione al contatto con gli alimenti interessati era reale e non prevedibile con certezza in assenza di un test di provocazione orale. Il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dalla verificazione, anche perché il ricorrente aveva rinunciato a sottoporsi al test di provocazione orale che il medico verificatore si era dichiarato disponibile a eseguire. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla regola secondo cui le immuno-allergopatie di grado lieve non costituiscono causa di non idoneità: tale regola riguarda la diversa fattispecie della lettera a) del titolo V, relativa all'asma bronchiale allergica e alle altre gravi allergie, mentre l'esclusione era stata fondata sulla lettera b), relativa alle intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti o veleno di imenotteri anche in fase asintomatica. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia; le spese della verificazione, liquidate in euro 400 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
avviso alle parti della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata
Consente al giudice, ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, di definire immediatamente il giudizio con sentenza semplificata.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Sono stati utilizzati come base normativa per disporre la verificazione medico-legale finalizzata all'accertamento della causa di inidoneità.
titolo V, lettera b), decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza
Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci, alimenti o veleno di imenotteri anche in fase asintomatica
La disposizione è stata interpretata nel senso di ricomprendere, quale causa di non idoneità, anche le allergie o intolleranze alimentari asintomatiche, senza applicazione della regola relativa alle immuno-allergopatie lievi prevista dalla diversa lettera a).
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Ha fondato l'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati idonei a rivelare lo stato di salute
Richiamato quale fondamento della tutela rafforzata dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale per l'accesso a un corpo militare o di polizia, il giudizio di inidoneità fondato su una causa sanitaria prevista dalla lex specialis può essere ritenuto legittimo quando una verificazione medico-legale confermi, sulla base dei dati anamnestici e degli esami disponibili, la concreta sussistenza del rischio sanitario rilevante.
- Quando la disciplina concorsuale distingue tra diverse categorie di patologie o condizioni sanitarie, la regola prevista per una specifica fattispecie non può essere automaticamente applicata a una diversa causa di non idoneità contemplata da altra disposizione della medesima disciplina.
- La verificazione medico-legale costituisce elemento decisivo per la valutazione giurisdizionale delle contestazioni tecniche sul giudizio di inidoneità, salvo che emergano ragioni specifiche per discostarsene.
- La rinuncia del candidato a sottoporsi a un ulteriore accertamento diagnostico offerto in sede di verificazione può essere valutata dal giudice insieme agli altri elementi tecnici disponibili, ai fini della conferma del giudizio di inidoneità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →