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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.60/2025 depositata e resa pubblica il 07.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.937/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.12.2025.

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto nell'ambito del giudizio di ottemperanza può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare dell'adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale notificato all'Amministrazione sia divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca una prestazione pecuniaria a carico della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale entro un termine determinato, salvo quanto già corrisposto.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, senza contestazione della spettanza e dell'azionabilità del credito riconosciuto dal giudicato, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione degli ordini esecutivi.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato; l'indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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