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Sentenza

Sentenza del 07/03/2023 n. 6790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso avverso avviso di accertamento (anno 2016) con il quale l'Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita catastale di un impianto eolico includendo, tra gli elementi valutati, la torre in acciaio. Questione giuridica centrale: se, alla luce della L. n. 208/2015 (art. 1, comma 21), la torre debba essere inclusa nella stima diretta ai fini della rendita catastale o debba essere esclusa come componente impiantistica "funzionale allo specifico processo produttivo".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di doglianza della ricorrente ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente applicato la L. n. 208/2015 includendo la torre nella rendita senza un puntuale accertamento della sua funzionalità rispetto al processo produttivo. La sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e dichiarato valido l'avviso è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata per rideterminare la rendita catastale (anche per le spese del presente grado). L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile e gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016 ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Stabilisce il nuovo perimetro della stima diretta per immobili speciali: includere suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono utilità, ma escludere componenti impiantistiche strumentali al processo produttivo. Il criterio decisivo è la funzionalità rispetto al processo produttivo, non la mera immobilizzazione al suolo.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti ...

    Definizione tradizionale di immobile urbano usata per delineare quando un manufatto possa rientrare tra le costruzioni valutabili catastalmente.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    L'unità immobiliare è costituita ... Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo ... purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali ...

    Sottolinea la necessità della potenzialità di autonomia funzionale e reddituale per l'accatastamento; parametro utilizzato per valutare se una torre abbia autonomia o sia componente impiantistica.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma interpretativa)

    Interpretazione autentica che, nel passato, aveva portato a includere elementi mobili necessari all'attività industriale nel complesso immobiliare, contribuendo all'orientamento giurisprudenziale previgente alla L. n. 208/2015.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 febbraio 2016

    Ha fornito indicazioni operative distinguendo costruzioni ed elementi impiantistici e suggerito che molti elementi (es. torri) potessero essere inclusi nella stima; tuttavia è strumento non vincolante e il giudice deve valutare la funzionalità concretamente.

  • Circolari/Note Direzione Centrale Catasto (prot. n. 60244 del 27/04/2016, circolare 27/E del 13/06/2016)

    Hanno qualificato le torri eoliche come 'costruzioni' per le loro caratteristiche tipologiche; anche queste indicazioni sono interpretazioni amministrative non vincolanti per il giudice.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Norma procedurale che richiede la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado; utilizzata dalla Corte per dichiarare inammissibile un motivo quando il ricorrente non ha provato di aver riproposto la questione in appello.

  • L. 7 agosto 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    Richiamata nei motivi della ricorrente in relazione a questioni di motivazione e diritto di difesa; non decisiva perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Dal 1° gennaio 2016 la stima diretta per immobili speciali include suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma esclude macchinari e impianti funzionali al processo produttivo: il criterio decisivo è la strumentalità funzionale, non la mera fissazione al suolo.
  • La qualificazione di una torre eolica come 'costruzione' o come 'impianto funzionale' dipende dall'accertamento concreto della sua autonomia funzionale/reddituale e dalla sua rilevanza al processo produttivo: se la torre è inscindibilmente funzionale alla produzione energetica, può essere esclusa dalla stima.
  • Le circolari e le note amministrative (Agenzia delle Entrate, Direzione Catasto) sono orientative ma non vincolanti per il giudice: la decisione dipende da motivazione e istruttoria sul caso concreto.
  • L'Ufficio che rettifica la rendita deve motivare adeguatamente e dimostrare, con riferimento alla normativa del 2016, perché un elemento sia incluso o escluso dalla stima; il giudice di merito deve verificare la sussistenza della funzionalità produttiva.
  • In sede processuale tributaria il contribuente deve produrre e documentare le proprie eccezioni e, se necessario, riproporre specificamente in appello le questioni non decise in primo grado, altrimenti possono essere considerate rinunciate.
  • In presenza di carenze istruttorie o di motivazione sulla funzionalità dell'elemento contestato, la Cassazione è incline a cassare e rinviare per nuovo esame, piuttosto che decidere nel merito senza gli elementi probatori necessari.

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