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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45947/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che la Corte di Appello non ha indicato il contenuto né le circostanze della presunta frase "compromettente" né ha spiegato in che modo quella affermazione avrebbe condizionato la misura cautelare. Per tale motivo l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Bari per un nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Foggia il 25/11/2011 per una rapina. Ciriello era stato identificato dagli agenti tramite immagini di videosorveglianza ma è stato assolto dal G.U.P. con sentenza del 7/08/2012 (irrevocabile il 19/01/2013) perché la perizia antropometrica ha rilevato la non compatibilità tra l'immagine del rapinatore e quella di Ciriello. La Corte di Appello ha respinto la domanda ritenendo sussistente la colpa grave ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., attribuendo rilievo decisivo a una frase "compromettente" che l'imputato avrebbe pronunciato parlando con la moglie e che, secondo la corte, non sarebbe stata giustificata in sede di interrogatorio di garanzia.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della "colpa grave" ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione richiede motivazione adeguata e specifica: non è sufficiente un elemento di mero sospetto o una generica affermazione non esplicitata. Occorre illustrare contenuto e circostanze e dimostrare il nesso causale con la detenzione.

Massime di principio

  • La mera presenza di un sospetto non documentato o di una generica allusione non è idonea a fondare il diniego dell'equa riparazione; il giudice deve motivare puntualmente le ragioni per cui ritiene sussistente la colpa grave.
  • Se si fonda la decisione su una dichiarazione attribuita all'imputato (es. una "frase compromettente"), la corte deve indicarne esattamente il contenuto, le circostanze in cui fu pronunciata e spiegare il nesso causale con la misura cautelare.
  • La mancanza di spiegazioni fornite dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non equivale automaticamente a prova di colpa grave; va valutata nel contesto e adeguatamente motivata.
  • Un'assoluzione definitiva per non compatibilità identificativa (perizia antropometrica) pesa significativamente a favore della richiesta di equa riparazione, salvo che vi siano elementi specifici e ben motivati che dimostrino la colpa grave dell'interessato.
  • La carenza di motivazione del provvedimento giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo esame: i giudici di merito devono sempre esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche che legittimano il rifiuto della riparazione.

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