Cassazione Penale, Sentenza n. 25319/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ha proceduto de plano alla correzione del dispositivo della sentenza per rettificare l'intestazione riportando l'imputazione così come modificata dal Pubblico Ministero all'udienza del 26/03/2021. Denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. con riferimento agli artt. 130, comma 2, e 127, comma 1, per l'omessa celebrazione dell'udienza camerale e sostiene di avere un concreto interesse perché la sentenza continuerebbe a riferirsi all'imputazione originaria anziché alla modifica intervenuta in udienza, sicché la difesa avrebbe potuto opporsi alla correzione se fosse stata fissata la camera di consiglio.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. La Corte rileva che la correzione era relativa a un mero errore materiale di intestazione e non ha inciso sul contenuto del dispositivo, poiché la modifica dell'imputazione era già avvenuta in udienza il 26/03/2021; l'adeguamento dell'intestazione ha carattere meramente compilativo. La Corte osserva che, per contestare una presunta difformità tra accusa e sentenza, il rimedio corretto è l'appello contro la sentenza e non il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale. Per effetto dell'inammissibilità e ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Disciplina la correzione degli errori materiali; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la correzione de plano riguardasse un mero errore materiale di intestazione e non alterasse il dispositivo sostanziale della sentenza
art. 127 cod. proc. pen.
Norma sul principio del contraddittorio e sugli effetti delle modifiche in udienza; richiamata nel motivo del ricorso per sostenere la necessità dell'udienza camerale, ma la Corte rileva che la modifica era già avvenuta in contraddittorio in udienza
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione per mancata celebrazione dell'udienza camerale, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancanza di interesse concreto
art. 178 cod. proc. pen.
Regola la nullità di atti processuali; la giurisprudenza citata afferma che la correzione de plano senza avviso può comportare nullità, ma la possibilità di impugnare dipende dall'interesse concreto della parte
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere delle spese e la possibile irrogazione di sanzioni in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di Euro 3.000,00 ritenuta equa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa che giustifichi l'esenzione dalla sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale (art. 130 c.p.p.) che non incide sul contenuto del dispositivo può essere eseguita per riportare l'atto alla corrispondenza con quanto già deciso in udienza; tale correzione ha carattere meramente compilativo e di regola non giustifica un interesse concreto alla cassazione avverso l'ordinanza di rettifica
- Se la modifica dell'imputazione è avvenuta in udienza nel contraddittorio tra le parti, l'adeguamento dell'intestazione della sentenza alla modifica è un atto meramente formale e non produce effetto sostanziale nuovo che legittimi il ricorso per cassazione contro la correzione
- La violazione del contraddittorio relativa alla correzione de plano può integrare motivo di impugnazione solo se la parte dimostra un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (ossia che la mancata camera avrebbe potuto incidere su situazioni processuali sostanziali)
- Per contestare una difformità tra accusa e contenuto della sentenza il rimedio idoneo è normalmente l'appello contro la sentenza, non il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale
- Il ricorso per cassazione manifestamente privo di interesse può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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