Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00280/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure erano non specifiche e solo apparenti, poiché riproponevano le doglianze già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. L'unico motivo deduceva: 1) la mancata riqualificazione della fattispecie ex art. 648 c.p. nei reati di furto o di appropriazione di cose smarrite, sostenendo che la condotta non fosse quella del ricevitore di bene di provenienza illecita ma quella del soggetto che aveva materialmente sottratto l'assegno nel corso della spedizione postale; 2) il vizio nel rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle deduzioni già formulate in appello e già disattese con argomentazione puntuale dalla corte territoriale, evidenziando che non erano emersi elementi concreti per attribuire all'imputato la sottrazione dell'assegno e che la richiesta istruttoria era generica, non essendo stata indicata l'attività da svolgere in appello in integrazione dell'istruttoria di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La qualificazione della condotta come ricettazione è stata ritenuta corretta, in mancanza di elementi concreti idonei a dimostrare che l'imputato fosse l'autore della sottrazione originaria del titolo durante la spedizione postale.

  • art. 603 c.p.p.

    La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è stata ritenuta inammissibile perché il difensore non ha specificato quali attività istruttorie dovessero essere svolte in appello a integrazione di quelle già svolte in primo grado.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato considerato inammissibile per difetto di specificità, essendo una mera reiterazione di motivi già dedotti e disattesi in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella pedissequa riproposizione di censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata.
  • La riqualificazione di una condotta da ricettazione a furto o appropriazione di cose smarrite richiede elementi concreti che consentano di attribuire all'imputato la sottrazione originaria del bene; in difetto, la qualificazione come ricettazione può essere confermata.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello deve essere specifica: la parte deve indicare quali atti istruttori vadano compiuti e per quale ragione siano necessari rispetto al compendio probatorio già acquisito.
  • Un ricorso per cassazione privo di specificità, perché non confronta le rationes decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.