Cassazione Penale, Sentenza n. 32114/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tizzano impugnava la sentenza con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) con cui gli era stata inflitta la reclusione di 3 anni e 4 mesi e multa di euro 14.000 oltre all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per i reati di detenzione di cocaina (696 g) e hashish (661,2 g) in continuazione. Con il primo motivo deduceva l'illegittimità della pena accessoria perché il giudice avrebbe computato, ai fini del requisito temporale per l'interdizione, la pena complessiva comprensiva dell'aumento per la continuazione (art. 81 c.p.), mentre a suo avviso si deve fare riferimento alla pena concreta inflitta per il reato più grave senza considerare l'aumento per continuazione; con il secondo motivo contestava la mancata motivazione circa l'applicazione di una pena accessoria non concordata nel patto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione della pena accessoria. Ha ritenuto che il giudice a quo ha erroneamente computato l'aumento per continuazione nella determinazione della pena da prendere a riferimento per l'interdizione dai pubblici uffici; effettuando il calcolo corretto (senza aumento da continuazione) la pena concreta sarebbe stata di 2 anni e 8 mesi, al di sotto della soglia di 3 anni prevista dall'art. 29 c.p. per l'interdizione quinquennale. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della statuizione relativa all'interdizione dai pubblici uffici, con eliminazione di quella pena accessoria. Il vizio non ha travolto l'accordo di patteggiamento nel suo complesso; la Corte non ha esaminato il secondo motivo per insussistenza di necessità dopo la correzione operata.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti oggetto del processo; utilizzata per individuare i reati per cui è stata applicata la pena.
art. 81 cod. pen.
Prevede l'aumento di pena per i reati in continuazione; la Corte stabilisce che tale aumento non va computato ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie basate sulla pena relativa al reato più grave.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio abbreviato/patteggiamento con cui è stata definita la responsabilità dell'imputato; la Corte conferma che l'annullamento della pena accessoria non travolge l'accordo di patteggiamento.
art. 29 cod. pen.
Stabilisce i presupposti per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici (es. durata minima di reclusione); la Corte precisa che per valutare il requisito temporale rileva la pena principale inflitta in concreto per il reato più grave, comprensiva delle diminuzioni processuali (es. per il rito speciale), ma non dell'aumento per continuazione.
art. 32 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente nella censura di illegittimità della pena accessoria; non è stata invece decisiva nella motivazione della Corte rispetto al profilo principale.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di impugnazione della statuizione sulle pene accessorie nel patteggiamento; giurisprudenza citata indica che la mancata motivazione di pene accessorie non concordate è censurabile in Cassazione per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) va preso a riferimento il trattamento sanzionatorio concreto inflitto per il reato più grave, così come risultante dopo il bilanciamento delle circostanze e l'applicazione di eventuali diminuenti processuali (es. per il rito speciale), ma non l'aumento di pena derivante dalla continuazione ex art. 81 c.p.
- Se la pena concreta per il singolo reato più grave è al di sotto della soglia prevista dalla norma che disciplina la pena accessoria, l'accessorio non può essere legittimamente irrogato anche se la pena complessiva aumentata per continuazione supera tale soglia.
- La cancellazione di una o più pene accessorie applicate illegittimamente in sede di patteggiamento non invalida necessariamente l'accordo: la sentenza di patteggiamento può essere annullata solo limitatamente alle statuizioni accessorie illegittime, lasciando il resto del patto operante.
- Quando in un patteggiamento il giudice applica una pena accessoria non concordata, sussiste l'onere motivazionale specifico; tale statuizione è impugnabile per vizio di motivazione, anche con ricorso per cassazione, salvo che il difetto sia reso irrilevante dall'annullamento della sola pena accessoria.
- In sede di valutazione dei requisiti per l'applicazione delle pene accessorie è importante distinguere tra riduzioni premiali/diminuenti (da computare nel calcolo della pena principale) e aumenti per concorso/continuazione (da escludere quando la norma richiede il parametro della pena per il singolo reato).
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