Sentenza n. 598/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. III civ., G.U. dott.ssa Nozzetti, 07.06.2022, n. 4752, all’esito del procedimento R.G. n. 1493/2020, notificata il giorno 11.10.2022, passata in giudicato per mancata impugnazione entro i termini stabiliti dalla legge, munita di formula esecutiva il 24.10.2022 ed in tale forma notificata nuovamente il 29.06.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un'ordinanza del Tribunale ordinario di Palermo recante condanna solidale al risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (ente debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo che il Comune di Palermo fosse ordinato a pagare € 42.379,38, oltre accessori, in forza dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Palermo n. 4752 del 7 giugno 2022, passata in giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il titolo aveva condannato in solido un soggetto privato e il Comune al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta di un albero, con successiva rivalsa nei confronti del Comune per il 50% dell'importo pagato integralmente dal coobbligato. Tale credito di rivalsa era stato ceduto alla ricorrente con scrittura privata. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso perché la cessione non risultava notificata al Comune debitore nelle forme di legge. La ricorrente ha chiesto termini per difendersi e per rinotificare il titolo, sostenendo la possibilità di regolarizzare la situazione processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo la cessione del credito, il titolo fosse stato nuovamente notificato al Comune ancora in nome e per conto del cedente, ma che non risultasse mai notificata all'Amministrazione l'avvenuta cessione, insieme alla diffida di pagamento formulata in nome della cessionaria. Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la notificazione della cessione al debitore ceduto costituisce condizione di efficacia della cessione nei confronti del debitore. Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'esecuzione dei titoli esecutivi di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni richiede la notificazione del titolo e il decorso del termine di centoventi giorni, prima del quale non è possibile procedere ad esecuzione forzata. Poiché mancava una notificazione idonea sia a rendere efficace la cessione verso il Comune sia a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, sussisteva una ragione ostativa alla decisione di merito e il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il TAR ha precisato che la pronuncia non preclude la riproposizione dell'azione, nelle forme di legge, entro il termine ordinario decennale di prescrizione. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Individua il rito e i poteri del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza.
art. 1264 c.c.
La notificazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto è condizione di efficacia della cessione nei confronti del debitore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni devono completare le procedure per l'esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo; prima della scadenza non può essere avviata l'esecuzione forzata.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Impone di dichiarare l'inammissibilità quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia sul merito.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre al contraddittorio delle parti il rilievo d'ufficio relativo alla possibile inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La cessione di un credito azionato in ottemperanza deve essere notificata al debitore ceduto affinché produca effetti nei suoi confronti; la mera rinotificazione del titolo in nome del cedente non sostituisce la notificazione della cessione al debitore pubblico.
- Quando il credito ceduto è portato da un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, la notificazione deve rendere riconoscibile sia il trasferimento della titolarità del credito sia la richiesta di pagamento da parte del cessionario.
- La notificazione idonea del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per procedere all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione.
- La mancata notificazione al debitore pubblico della cessione del credito e della correlata diffida di pagamento integra una ragione ostativa alla pronuncia di merito nel giudizio di ottemperanza e comporta l'inammissibilità del ricorso, ferma la possibilità di riproporlo entro il termine di prescrizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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