Ordinanza n. 797/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - per l’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso pubblico per il reclutamento di n. 145 Dirigenti Tecnici, indetto con D.D.G. n. 2269 del 9 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di esclusione o mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti relativi alla sua mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 2269 del 9 dicembre 2024, chiedendo l'ammissione con riserva. Il testo dell'ordinanza non specifica i vizi di legittimità dedotti né le ragioni concrete dell'esclusione. Risulta che la ricorrente abbia già sostenuto la prova scritta in esecuzione del decreto cautelare provvisorio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della conferma degli effetti del decreto cautelare già concesso, tenuto conto del bilanciamento degli interessi coinvolti e del fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. La misura cautelare è quindi mantenuta sino alla trattazione del merito, fissata per il 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha dichiarato di ritenere sussistenti la propria giurisdizione e competenza, senza ulteriori argomentazioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha confermato gli effetti del decreto cautelare in considerazione del bilanciamento degli interessi e dell'avvenuto svolgimento della prova scritta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, il giudice può confermare gli effetti di una misura cautelare provvisoria quando il bilanciamento degli interessi coinvolti e l'avvenuto compimento dell'attività oggetto della controversia rendano opportuno mantenere la situazione cautelata sino alla decisione di merito.
- L'ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere mantenuta in via cautelare quando il candidato abbia già sostenuto la prova in esecuzione della misura provvisoria, in attesa della definizione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 306/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 56/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 221/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →