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Ordinanza

Ordinanza n. 797/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - per l’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso pubblico per il reclutamento di n. 145 Dirigenti Tecnici, indetto con D.D.G. n. 2269 del 9 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di esclusione o mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti relativi alla sua mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 2269 del 9 dicembre 2024, chiedendo l'ammissione con riserva. Il testo dell'ordinanza non specifica i vizi di legittimità dedotti né le ragioni concrete dell'esclusione. Risulta che la ricorrente abbia già sostenuto la prova scritta in esecuzione del decreto cautelare provvisorio.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della conferma degli effetti del decreto cautelare già concesso, tenuto conto del bilanciamento degli interessi coinvolti e del fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. La misura cautelare è quindi mantenuta sino alla trattazione del merito, fissata per il 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha dichiarato di ritenere sussistenti la propria giurisdizione e competenza, senza ulteriori argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha confermato gli effetti del decreto cautelare in considerazione del bilanciamento degli interessi e dell'avvenuto svolgimento della prova scritta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, il giudice può confermare gli effetti di una misura cautelare provvisoria quando il bilanciamento degli interessi coinvolti e l'avvenuto compimento dell'attività oggetto della controversia rendano opportuno mantenere la situazione cautelata sino alla decisione di merito.
  • L'ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere mantenuta in via cautelare quando il candidato abbia già sostenuto la prova in esecuzione della misura provvisoria, in attesa della definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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