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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 2659 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione- IVA - Opposizione a cartella - termine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda gli effetti della mancata opposizione tempestiva a una cartella di pagamento. La scadenza del termine per impugnare la cartella comporta la decadenza dalla possibilità di contestarla e rende irretrattabile il credito contributivo, ma non trasforma il termine di prescrizione breve applicabile al credito in quello ordinario decennale. L'art. 2953 c.c. prevede la cosiddetta conversione del termine di prescrizione soltanto quando il diritto sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato. La cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo e non una decisione giurisdizionale, non è idonea a formare giudicato.

La decisione

È stato escluso che la definitività della cartella, conseguente alla mancata opposizione nei termini, determini automaticamente la prescrizione decennale del credito. Il credito resta irretrattabile quanto alla sua esistenza e debenza, ma continua a essere soggetto al termine di prescrizione breve previsto dalla legge, salvo ulteriori atti interruttivi validamente notificati. La conversione in prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c. non è applicabile alla cartella di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    Se il diritto per il quale la legge stabilisce una prescrizione più breve di quella ordinaria è stato accertato con sentenza di condanna passata in giudicato, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

    La conversione del termine breve in quello decennale opera solo in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato. Non si applica alla cartella di pagamento, che è un atto amministrativo privo dell'autorità del giudicato.

Massime di principio

  • La mancata opposizione tempestiva a una cartella rende la pretesa non più contestabile nel merito, ma non determina automaticamente la prescrizione decennale del credito.
  • Per applicare l'art. 2953 c.c. è necessario un titolo giudiziale definitivo; un atto amministrativo, anche se non impugnato, non equivale a una sentenza passata in giudicato.
  • La prescrizione applicabile resta quella propria del credito, normalmente più breve, e deve essere verificata considerando eventuali atti interruttivi validamente notificati.
  • La definitività della cartella incide sulla possibilità di contestare l'an e il quantum della pretesa, mentre la prescrizione successiva può ancora essere eccepita se il creditore non compie tempestivi atti interruttivi.

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