Sentenza n. 6736/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/rifiuto parziale formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal richiedente presso la Questura di Roma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto parziale sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia dal 2007 e richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno, aveva presentato alla Questura di Roma una prima istanza di accesso per conoscere lo stato del procedimento. L'Amministrazione aveva riferito che il procedimento si era concluso con il rilascio di un permesso di soggiorno valido fino al 27 ottobre 2023, rimasto in giacenza presso il Commissariato di Tivoli e successivamente archiviato per mancato ritiro, senza tuttavia produrre documentazione attestante comunicazioni, notifiche, avvisi di giacenza o inviti al ritiro. Con una seconda istanza del 2 dicembre 2025 il ricorrente aveva chiesto l'accesso all'intero fascicolo, al provvedimento conclusivo, alla documentazione relativa alle attività di consegna o notifica e agli atti dai quali emergessero le ragioni dell'omessa consegna. La Questura aveva fornito soltanto la documentazione relativa all'invio del kit postale e aveva sostenuto che non fossero previste comunicazioni di notifica o di giacenza, rinviando ai siti istituzionali per eventuali informazioni. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 1, 2, 3 e 22 ss. l. n. 241/1990, nonché dei principi di trasparenza, efficienza, celerità e buon andamento, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e manifesta illogicità, assumendo la necessità della documentazione per la tutela della propria posizione giuridica e per l'esercizio del diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto l'esistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo relativo al procedimento personale di rinnovo del permesso di soggiorno. Tale interesse è stato ritenuto strumentale all'acquisizione degli elementi necessari per articolare le difese, anche nell'ambito di eventuali interlocuzioni procedimentali o controversie sull'archiviazione del titolo per mancato ritiro. La risposta amministrativa è stata giudicata non satisfattiva, poiché il rinvio ai siti istituzionali non garantiva l'accesso alla documentazione richiesta e, peraltro, il ricorrente contestava che tali informazioni fossero effettivamente disponibili, avendo visualizzato soltanto la dicitura secondo cui il documento non risultava presente in archivio. Il TAR ha quindi ordinato alla Questura di Roma di consentire la consultazione e l'estrazione di copia dell'intera documentazione richiesta, previo pagamento dei diritti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il rito è stato utilizzato per accertare l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di accesso.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto ed attuale
Il richiedente ha diritto di conoscere gli atti e i documenti relativi al procedimento personale quando la conoscenza sia collegata a un interesse diretto, concreto e attuale, anche per l'esercizio del diritto di difesa.
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale impone di consentire l'ostensione della documentazione pertinente al procedimento quando sussista l'interesse qualificato del richiedente.
art. 24 Cost.
È richiamato in relazione alla strumentalità dell'accesso all'esercizio del diritto di difesa.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Il destinatario di un procedimento amministrativo relativo alla propria posizione personale vanta, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti e ai documenti acquisiti nel relativo fascicolo.
- L'accesso documentale è legittimo quando la conoscenza degli atti è strumentale all'esercizio del diritto di difesa, anche in vista di eventuali interlocuzioni procedimentali o controversie future con l'amministrazione.
- Il mero rinvio a siti istituzionali non soddisfa l'obbligo di ostensione quando il richiedente abbia domandato documenti specifici contenuti nel fascicolo amministrativo e contesti che le informazioni richieste siano effettivamente disponibili online.
- L'amministrazione deve consentire l'accesso non soltanto al provvedimento finale, ma anche alla documentazione istruttoria e agli atti relativi alle attività di comunicazione, consegna, notifica o archiviazione che siano pertinenti alla vicenda amministrativa dedotta.
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