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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10479/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura aveva irrogato a una persona fisica una sanzione di euro 5.000 per una violazione originariamente qualificata come reato ex art. 527 cod. pen., poi depenalizzato dal d.lgs. n. 8 del 2016. In primo grado il Giudice di Pace aveva annullato il provvedimento sanzionatorio; in appello il Tribunale, su impugnazione della Prefettura, aveva invece accolto l'appello e rigettato l'opposizione, ritenendo che il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorresse non dalla consumazione dell'illecito, ma dalla conoscenza dell'illecito da parte dell'amministrazione, e che la notifica fosse tempestiva entro il quinquennio dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla consumazione dell'illecito, nella specie istantaneo, e quindi dal 1/2/2010; aggiungeva che, essendo intervenuta la depenalizzazione nel 2016, vi sarebbe stata lesione del favor rei, poiché egli aveva subito un procedimento ben oltre i termini prescrizionali del reato e avrebbe altrimenti potuto beneficiare della prescrizione penale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sulla decorrenza della prescrizione, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorso, infatti, non esponeva in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, limitandosi a riprodurre il contenuto del provvedimento impugnato senza descrivere compiutamente la vicenda processuale e le ragioni delle parti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 527 cod. pen.

    È richiamato solo come illecito penale originariamente contestato, poi depenalizzato; non viene affrontata nel merito la sua disciplina sostanziale.

  • art. 2 d.lgs. n. 8 del 2016

    È richiamato quale norma di depenalizzazione del fatto contestato.

  • art. 2935 c.c.

    È menzionato come norma sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689

    È invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione della sanzione amministrativa; la Corte non decide sul punto per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, tale da consentire la comprensione della pretesa, del tenore della sentenza impugnata e delle censure senza dover attingere ad altre fonti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, completa e autosufficiente dei fatti di causa e della sequenza processuale, così da rendere comprensibili le pretese, le difese e la ratio della sentenza impugnata senza necessità di consultare altri atti.
  • La mera riproduzione del contenuto della decisione impugnata, senza autonoma narrazione dei fatti e delle questioni controverse, integra violazione del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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