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Sentenza

Sentenza n. 13256/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione III Lavoro, n. 5904/2024, nella parte relativa al diritto della ricorrente a vedersi erogata la pensione.

Giustizia amministrativa202507001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile che riconosceva il diritto della ricorrente all'erogazione della pensione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (pensionata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, sezione III Lavoro, nella parte relativa al riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione. Nel corso del giudizio ha dichiarato che l'INPS, nelle more, ha dato esecuzione all'obbligazione giudiziale. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta esecuzione del giudicato da parte dell'INPS e dell'assenza di opposizione dell'amministrazione. Ha comunque condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in ragione del fatto che l'adempimento è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la declaratoria conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo derivante dal giudicato, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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