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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20214/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, nei cui confronti era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per reati in materia di stupefacenti, ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo vizio di motivazione per la mancata verifica, da parte del giudice, dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. In sostanza, contestava che il giudice avesse omesso il controllo officioso sulla eventuale ricorrenza di una causa di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non indicava alcun elemento fattuale idoneo a imporre tale verifica, ed era comunque non consentito, poiché tale doglianza non rientra tra quelle proponibili nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del patteggiamento già applicato in primo grado.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro del dovere del giudice di verificare d'ufficio la sussistenza di cause di non punibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che delimita i motivi deducibili nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le censure sollevate sono state ritenute estranee al relativo catalogo.

  • artt. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 309/90

    norme incriminatrici poste a fondamento della condanna concordata per reati in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso una sentenza di patteggiamento le doglianze sono ammissibili solo entro i limiti tassativi previsti dalla disciplina speciale; censure estranee a tale catalogo sono inammissibili.
  • La deduzione della mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifici elementi fattuali che rendano doveroso il controllo officioso del giudice; in difetto, il motivo è generico.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo apodittico, senza indicare quali fatti emergenti dagli atti avrebbero imposto una pronuncia di proscioglimento immediato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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