Sentenza del 22/01/2018 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Allegazione atti - DD.MM. e Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Non sussiste un obbligo dell'Ufficio di allegare all'atto impositivo i decreti ministeriali e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, poiché si tratta di atti soggetti a pubblicità legale e, pertanto, considerati conosciuti o comunque conoscibili dagli interessati. L'accertamento resta quindi valido sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento sotto il profilo formale, lamentando che l'Ufficio non avesse allegato i decreti ministeriali e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate richiamati nell'atto impositivo. La censura si fondava sull'esigenza di consentire al contribuente una piena conoscenza degli elementi normativi e amministrativi posti a base della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Decreti ministeriali richiamati nell'accertamento
In quanto atti sottoposti a pubblicità legale, non devono necessariamente essere materialmente allegati all'atto impositivo per essere opponibili al contribuente.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate richiamato nell'accertamento
La pubblicità legale rende l'atto conoscibile dagli interessati e consente all'Ufficio di richiamarlo senza allegarlo materialmente all'accertamento.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto normativo o amministrativo non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento quando l'atto è soggetto a pubblicità legale e quindi legalmente conoscibile dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione riguarda principalmente gli atti non conoscibili autonomamente dal destinatario e necessari per comprendere i presupposti concreti della pretesa tributaria.
- Per contestare validamente un accertamento non è sufficiente lamentare l'assenza materiale di atti pubblicati ufficialmente: occorre dimostrare che la mancata allegazione abbia impedito una concreta e adeguata difesa.
- Gli atti richiamati nell'accertamento devono comunque essere individuati in modo sufficientemente preciso, così da consentire al contribuente di reperirli e verificarne il contenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →