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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14278/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2006, con il quale erano state recuperate maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA ed era stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 55.938,00. La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, decidendo gli appelli di entrambe le parti, aveva accolto quello principale dell’Agenzia e respinto quello incidentale del contribuente. La CTR aveva ritenuto che il contribuente avesse effettivamente svolto attività di ricezione e ristorazione nel Castello di Brusasco e, quindi, legittime le riprese fiscali. Con sedici motivi il contribuente ha censurato, in sintesi: la legittimazione e i poteri del funzionario che aveva sottoscritto l’appello dell’Ufficio, inclusi l’esistenza della delega e la qualifica dirigenziale; la ricostruzione delle attività d’impresa e dei rapporti tra i soggetti coinvolti, delle ditte individuali e delle movimentazioni bancarie; l’omessa pronuncia su agevolazioni fiscali per immobili sottoposti alla tutela delle Belle Arti, autorizzazione alle indagini fiscali, motivazione dell’avviso, sanzioni, applicabilità e base imponibile IVA; la legittimazione e qualifica del sottoscrittore dell’avviso e la mancata indicazione dell’autorità cui rivolgersi in autotutela. Ha inoltre contestato la motivazione sulla determinazione delle sanzioni, asseritamente applicate al minimo edittale senza adeguata spiegazione e senza corretta considerazione del cumulo materiale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti in parte inammissibili e per il resto infondati: l’omessa pronuncia era stata denunciata con il paradigma dell’errore di giudizio anziché con quello dell’errore processuale e, comunque, la CTR aveva motivatamente disatteso le eccezioni. La Corte ha inoltre confermato che il preposto al reparto competente dell’ufficio locale dell’Agenzia può sottoscrivere validamente l’appello anche senza produrre una delega specifica, salvo che sia eccepita e provata la sua estraneità all’ufficio o l’usurpazione del potere d’impugnazione; l’onere di provare tali circostanze gravava sul contribuente. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. I motivi sesto, settimo, undicesimo, quindicesimo e sedicesimo, relativi alle questioni fiscali e sanzionatorie dedotte come non esaminate, sono stati dichiarati inammissibili sia perché l’omessa pronuncia era stata prospettata in modo processualmente non corretto, sia per difetto di specificità: il ricorrente non aveva riprodotto i pertinenti motivi d’appello nei loro esatti termini. Anche l’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione di censure eterogenee e per mancata trascrizione del motivo d’appello e dell’avviso di accertamento. I motivi nono, decimo e tredicesimo sono stati dichiarati inammissibili per erronea deduzione dell’omessa pronuncia e, quanto al tredicesimo, anche per difetto di specificità; la censura sulla legittimazione dell’Ufficio non coglieva inoltre nel segno. Il dodicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava dove e come la questione fosse stata riproposta in appello. Il quattordicesimo motivo, sulle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile per erronea qualificazione del vizio e per difetto di specificità, non essendo stati indicati la riproposizione in appello né il contenuto dell’avviso sulla determinazione delle sanzioni. La Corte ha respinto anche l’istanza di riunione, poiché l’altro giudizio era già stato definito. Il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese di legittimità, liquidate in euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito; è stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Invero, rappresenta ius receptum il principio per cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate.

    Perché la Cassazione possa esaminare direttamente gli atti quando è denunciato un error in procedendo, il motivo deve essere ammissibile e rispettare la specificità: vanno riportati nel ricorso, nei loro esatti termini, i passaggi degli atti di merito necessari a verificare la questione e la sua devoluzione.

  • art. 10 e art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza

    L’ufficio locale dell’Agenzia è parte processuale e sta in giudizio tramite il direttore o il preposto al reparto competente, il quale si considera in via generale delegato. La sottoscrizione dell’appello è valida anche senza produzione di una delega specifica, a meno che sia eccepita e provata l’estraneità del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere d’impugnare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Premesso che il vizio di omessa ovvero apparente pronunzia (cfr. motivi primo e terzo) rientrano nell’ambito di operatività degli errores in procedendo, denunziabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non degli errores in iudicando – donde l’inammissibilità, già astratta, della prospettazione in tal senso operatane dalla parte ricorrente, non sanabile attraverso la riqualificazione dei mezzi di gravame entro i corretti termini, stante il mancato riferimento, a cagione dell’omessa pronunzia, alla nullità della sentenza impugnata

    L’omessa o apparente pronuncia è un error in procedendo da denunciare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la Corte non può riqualificare la censura se il ricorso non prospetta la nullità della sentenza quale conseguenza dell’omissione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Premesso che il vizio di omessa ovvero apparente pronunzia (cfr. motivi primo e terzo) rientrano nell’ambito di operatività degli errores in procedendo, denunziabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non degli errores in iudicando – donde l’inammissibilità, già astratta, della prospettazione in tal senso operatane dalla parte ricorrente, non sanabile attraverso la riqualificazione dei mezzi di gravame entro i corretti termini, stante il mancato riferimento, a cagione dell’omessa pronunzia, alla nullità della sentenza impugnata

    La deduzione dell’omessa pronuncia come violazione di legge sostanziale non è idonea a veicolare il vizio processuale: la censura non può essere ricondotta d’ufficio al corretto motivo di ricorso se manca l’indicazione della nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    I motivi sono, nel loro complesso, inammissibili, disvelando un presunto vizio motivazionale (cfr. l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nella ricostruzione della complessiva vicenda sottesa all’avviso di accertamento impugnato e, dunque, in ultima analisi, mirandosi ad una rivalutazione – non consentita a questa Corte – del materiale istruttorio acquisito agli atti e dei fatti storici operata dal giudice di merito.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti storici già ricostruiti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Premesso – in via preliminare ed assorbente – che parte ricorrente sovrappone, nel medesimo mezzo di gravame, il vizio di violazione di legge (denunziato nell’epigrafe del ricorso), quello di motivazione omessa o apodittica (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: cfr. ricorso, p. 26, sub 67) ed il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – peraltro, nella formulazione di tale ultima norma non più vigente al momento di proposizione dell’odierno ricorso (cfr. p. 26, sub 8) – sì da non consentire al Collegio di comprendere quale sia la censura effettivamente proposta

    Il motivo deve identificare in modo chiaro il vizio denunciato e il relativo paradigma di impugnazione; la sovrapposizione di censure eterogenee che impedisca di individuare la doglianza rende il motivo inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Premesso – in via preliminare ed assorbente – che parte ricorrente sovrappone, nel medesimo mezzo di gravame, il vizio di violazione di legge (denunziato nell’epigrafe del ricorso), quello di motivazione omessa o apodittica (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: cfr. ricorso, p. 26, sub 67) ed il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – peraltro, nella formulazione di tale ultima norma non più vigente al momento di proposizione dell’odierno ricorso (cfr. p. 26, sub 8) – sì da non consentire al Collegio di comprendere quale sia la censura effettivamente proposta

    Quando si denuncia l’omessa o apodittica motivazione come vizio processuale, occorre formulare una censura riconoscibile secondo il pertinente paradigma; la commistione con violazione di legge e vizio motivazionale, senza chiarezza sulla censura effettiva, determina inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Premesso – in via preliminare ed assorbente – che parte ricorrente sovrappone, nel medesimo mezzo di gravame, il vizio di violazione di legge (denunziato nell’epigrafe del ricorso), quello di motivazione omessa o apodittica (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: cfr. ricorso, p. 26, sub 67) ed il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – peraltro, nella formulazione di tale ultima norma non più vigente al momento di proposizione dell’odierno ricorso (cfr. p. 26, sub 8) – sì da non consentire al Collegio di comprendere quale sia la censura effettivamente proposta

    Il vizio motivazionale va prospettato secondo la formulazione applicabile ratione temporis e non può essere confuso, nello stesso motivo, con censure di violazione di legge o di nullità processuale in modo da rendere incerta la doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    la decisione della C.T.R., nella parte in cui ha ammesso la possibilità di una delega alla sottoscrizione dell’atto di gravame, ponendo a carico del V. l’onere di dimostrare l’assenza di tale delega ovvero l’estraneità del delegato all’Ufficio, è del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte

    Nel caso della sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio tributario, spetta al contribuente che contesta il potere del sottoscrittore provare l’assenza della delega o l’estraneità di quest’ultimo all’Ufficio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate sta in giudizio tramite il direttore o altra persona preposta al reparto competente; il preposto si considera delegato in via generale e può sottoscrivere l’appello anche senza esibire una delega specifica. La contestazione è efficace se la parte eccepisce e prova che il sottoscrittore non appartiene all’ufficio appellante oppure ha usurpato il potere d’impugnazione.
  • L’omessa o apparente pronuncia va denunciata in cassazione come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è riqualificabile una censura formulata come violazione di legge se manca il riferimento alla nullità della sentenza conseguente all’omissione.
  • Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone, quando si lamenta l’omesso esame di questioni devolute al giudice d’appello o la violazione del tantum devolutum quantum appellatum, di riportare gli esatti passaggi degli atti di merito che consentono di verificare la deduzione e la riproposizione della questione.
  • La cassazione non è sede per rivalutare il materiale istruttorio o ricostruire nuovamente i fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • La sovrapposizione, in un unico motivo, di censure riconducibili a differenti paradigmi di impugnazione, senza che sia possibile identificare con chiarezza il vizio dedotto, rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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