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Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità 1. della nota della Provincia di Brindisi, Area 4, Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, prot. n. 0022530 del 6.07.2021, recante ad oggetto «Baroni Nuovi Srl – PAUR - Impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 17,996 MW e potenza in AC di 15,000 MW, denominato “BARONINUOVI” e delle relative opere di connessione alla rete da realizzare nel territorio di Brindisi alla Località “Casignano”. Comunicazione dei motivi ostativi al positivo accoglimento della domanda ex art. 10-bis della L. n. 241/90» con la quale la Provincia di Brindisi, all'esito della conferenza di servizi decisoria del 13.05.2021, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 2. del verbale della seconda Conferenza di servizi, trasmesso con nota prot. n. 20844 del 22/06/2021 e dei giudizi espressi in quella sede; - di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse: la nota prot. n. 14881 del 26/03/2021 del Servizio agricoltura della Regione Puglia; la nota prot. n. 29931 del 04/06/2021 del Servizio agricoltura della Regione Puglia; la nota prot. n. 3458 del 15/04/2021 della Regione Puglia, Sezione paesaggio; la nota 11/06/2021 della Regione Puglia Sezione paesaggio; la nota prot. n. 1393 del 16/04/2021 della Soprintendenza archeologia belle arti e Paesaggio; la nota prot. n. 41304 del 16/04/2021 del Comune di Brindisi; la nota prot. n. 62097 del 11/06/2021 del Comune di Brindisi; il PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (PPTR Puglia Elaborato 4.4.1 Parte I); le previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”) del PPTR Puglia, unitamente alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.

Giustizia amministrativa202101272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: preavviso di diniego, verbali della conferenza di servizi e atti presupposti relativi al procedimento PAUR per un impianto fotovoltaico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità, il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, il verbale della conferenza di servizi decisoria e plurimi atti e pareri endoprocedimentali, nonché disposizioni del PPTR Puglia e relative linee guida, ritenuti ostativi all'approvazione del progetto di impianto fotovoltaico. Nel corso del giudizio ha chiesto il rinvio dell'udienza in attesa dell'adozione del provvedimento finale, prospettando in sostanza una domanda condizionata all'eventuale futuro diniego. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e, in via subordinata, il difetto di attribuzione della sede di Lecce rispetto alla sede principale del TAR Puglia in relazione all'impugnazione del PPTR. Il Collegio ha rilevato inoltre che, secondo la documentazione prodotta, un provvedimento finale di diniego sarebbe stato adottato e pubblicato nel 2021, sebbene notificato alla società soltanto nel 2026 a seguito di accesso agli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La società aveva impugnato esclusivamente atti endoprocedimentali o generali — preavviso di diniego, verbali della conferenza di servizi, pareri e atti di pianificazione paesaggistica — privi, allo stato, di autonoma e immediata lesività e non determinanti un arresto procedimentale. Mancava quindi l'interesse ad agire personale, concreto e attuale. La richiesta di rinvio è stata respinta perché il rinvio della trattazione è ammesso solo in casi eccezionali e la prospettazione di una futura impugnazione condizionata non integra una domanda giudiziale attuale. Il Collegio ha ritenuto non decisiva anche l'eccezione subordinata relativa alla competenza della sede di Lecce, non essendo stato impugnato un provvedimento finale e non risultando pertanto determinata la portata lesiva dell'impugnazione del PPTR. È stata lasciata impregiudicata la possibilità di impugnare il provvedimento finale, ove lesivo, nei termini di legge, insieme agli atti connessi e presupposti non immediatamente lesivi. Spese compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    Il preavviso di diniego costituisce un atto endoprocedimentale e, in assenza di autonoma lesività o di arresto procedimentale, non è di regola immediatamente impugnabile.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    L'eccezione relativa alla ripartizione delle controversie tra sede principale e sezione staccata non determina una diversa decisione quando è formulata solo in via subordinata e comunque manca un provvedimento finale lesivo cui riferirla.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali

    La richiesta di rinvio non può essere accolta per attendere l'eventuale futura adozione di un provvedimento lesivo, quando la controversia è stata introdotta contro atti non immediatamente impugnabili.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    La carenza dell'interesse ad agire comporta la definizione del giudizio in rito mediante declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali, quali il preavviso di diniego, i verbali della conferenza di servizi e i pareri istruttori, non sono autonomamente impugnabili quando non producono un arresto procedimentale né una lesione immediata, concreta e attuale della posizione del privato.
  • L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve essere personale, concreto e attuale; non è sufficiente la prospettazione di un possibile futuro provvedimento sfavorevole dell'amministrazione.
  • Non è ammissibile una domanda giudiziale condizionata alla futura adozione di un provvedimento finale lesivo: il privato deve impugnare il provvedimento conclusivo e, ove necessario, gli atti presupposti o connessi nei termini decorrenti dalla sua conoscenza.
  • Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo in casi eccezionali e non può essere disposto per consentire il perfezionamento futuro delle condizioni di impugnabilità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVincoli e piani paesaggisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

Testo integrale

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