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Ordinanza

Ordinanza n. 2949/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto il ricorso di primo grado contro un provvedimento fondato sulla pericolosità sociale e sull’assenza di legami familiari in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Dal testo non risultano esposti specifici motivi d’appello, ma il Consiglio di Stato ha rilevato che il provvedimento impugnato appariva fondato sulla pericolosità sociale dell’interessato, desunta da plurime sentenze penali irrevocabili di condanna, nonché sull’assenza di legami familiari in Italia. Il Collegio ha inoltre considerato non adeguatamente censurata la statuizione del TAR relativa al nuovo deferimento dell’interessato all’autorità giudiziaria per il reato di evasione, avvenuto in due occasioni mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare. Il periculum in mora è stato prospettato in termini generici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza del TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie insussistenti le censure, poiché il provvedimento risultava sorretto sia da plurime condanne penali irrevocabili indicative della pericolosità sociale, sia dall’assenza di legami familiari in Italia. Ha inoltre rilevato che l’appello non aveva adeguatamente censurato l’accertamento del primo giudice relativo ai deferimenti per evasione. Quanto al periculum in mora, lo ha ritenuto genericamente dedotto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris è insussistente quando il provvedimento contestato risulta prima facie fondato su plurime condanne penali irrevocabili indicative della pericolosità sociale e sull’assenza di legami familiari rilevanti nel territorio nazionale.
  • La censura cautelare deve confrontarsi puntualmente con le statuizioni della sentenza impugnata e con gli elementi istruttori posti a loro fondamento; la mancata contestazione adeguata di un accertamento decisivo impedisce di ravvisare il fumus boni iuris.
  • La mera prospettazione generica del periculum in mora non è sufficiente per ottenere la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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