Sentenza n. 1863/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del Provvedimento di Archiviazione n. 50/2022 del 31.01.2022, notificato a mezzo pec in data 24.02.2022 per irricevibilità del Condono A/2911 del 10/12/2004, protocollo GA 10684/2005 adottato dal Comune di Firenze – Direzione Urbanistica- Servizio di Edilizia Privata; - per quanto occorrer possa, dell'Attestazione n. prot. 0002418-P del 29.01.2021 rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; - nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Comune di Firenze di archiviazione per irricevibilità della domanda di condono relativa a opere abusive di frazionamento e cambio di destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione; attestazione della Soprintendenza del 29 gennaio 2021 sull’inclusione dell’immobile nel vincolo storico-artistico del 1936
Esito
Favorevole al resistente (comune e amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi della proprietaria hanno impugnato l’archiviazione della domanda di condono presentata nel 2004 per opere completate nel 2003 su un immobile in via del Canto Rivolto 3R, consistenti nel frazionamento e nel cambio d’uso da magazzino ad abitazione. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 32, comma 27, lett. e), del d.l. n. 269/2003, dell’art. 2, comma 4, della l.r. Toscana n. 53/2004 e dell’obbligo di motivazione, oltre a travisamento dei fatti e illogicità: secondo i ricorrenti, il vincolo notificato nel 1936 riguardava soltanto Palazzo Bardi in via dei Neri 4 e non la porzione catastale oggetto del condono, la cui inclusione sarebbe stata definita soltanto successivamente; pertanto, al momento della domanda, non sussisteva un vincolo anteriore ostativo alla sanatoria. Con il secondo motivo hanno dedotto illegittimità derivata e violazione degli artt. 12-16 e 128 del d.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 10, 10-bis e 21-septies della l. n. 241/1990, lamentando che il vincolo del 1936 non fosse stato rinnovato o verificato secondo il procedimento previsto dal Codice dei beni culturali e fosse quindi privo di efficacia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto di vincolo del 1936 e, nel merito, ha sostenuto la perdurante operatività del vincolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, reputando infondati congiuntamente i due motivi, e ha prescisso dall’eccezione comunale di inammissibilità per mancata impugnazione del decreto di vincolo del 1936. Ha ritenuto che il provvedimento del 1936, notificato al dante causa della proprietaria, sottoponesse a tutela l’intero Palazzo già Bardi, tanto all’esterno quanto all’interno, senza escludere la porzione poi frazionata e destinata ad abitazione; non risultavano inoltre elementi idonei a dimostrare che tale porzione fosse una superfetazione successiva. Ha quindi escluso che il vincolo fosse stato apposto solo dopo la domanda di condono. Quanto alla dedotta mancata rinnovazione, ha interpretato l’art. 128 del d.lgs. n. 42/2004 nel senso che le notifiche dei vincoli storici non rinnovate restano valide, agli effetti della Parte II del Codice, fino alla conclusione del procedimento di nuova verifica: l’assenza di rinnovo non determina dunque una cessazione della tutela. In presenza di un vincolo diretto anteriore sia alla domanda sia alla definizione della pratica, il diniego era legittimo ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. e), del d.l. n. 269/2003 e dell’art. 2, comma 4, della l.r. Toscana n. 53/2004. I ricorrenti sono stati condannati a pagare al Comune di Firenze euro 1.500,00 ciascuno, oltre oneri riflessi; spese compensate nei rapporti con le amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. e), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Trova infatti piena applicazione al caso di specie l’art. 32 comma 27 lettera e) del DL n. 269\2003 convertito nella L. n. 326\2006, per cui “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (…) e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”.
La norma esclude la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili dichiarati di interesse particolarmente rilevante. Nel caso deciso, la causa ostativa ricorreva perché il vincolo storico-artistico del 1936 era anteriore alla domanda di condono e si estendeva alla porzione immobiliare interessata.
art. 2, comma 4, l.r. Toscana n. 53/2004
Trova infatti piena applicazione al caso di specie l’art. 32 comma 27 lettera e) del DL n. 269\2003 convertito nella L. n. 326\2006, per cui “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (…) e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” (ossia, secondo l’adesso abrogato art. 2 comma 1 lettera a) di tale Testo Unico, “cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico”), anche in combinato disposto con l’art. 2 comma 4 della L. R. Toscana n. 53\2004, per cui “Non sono comunque ammessi a sanatoria le opere e gli interventi quando siano in contrasto con i vincoli di cui all' articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quando ricorrano i casi di cui all'articolo 32, comma 27, lettere a), b), c), e) ed f) del d.l. 269/2003”.
La disciplina regionale non ammette a sanatoria gli interventi in contrasto con i vincoli anteriori all’entrata in vigore della legge regionale e, tra gli altri, nei casi ostativi previsti dall’art. 32, comma 27, lett. e), del d.l. n. 269/2003.
art. 128, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004
Tuttavia, la medesima norma precisa che, fino alla conclusione del procedimento medesimo, “dette notifiche” (ossia quelle già effettuate ai sensi della previgente legislazione in materia) “restano comunque valide agli effetti di questa Parte”, ossia della parte II del Codice, che riguarda proprio i beni culturali.
Le notifiche dei vincoli culturali risalenti alle leggi previgenti, anche se non rinnovate e trascritte, conservano efficacia ai fini della tutela dei beni culturali fino alla conclusione del procedimento di nuova verifica. La mancata rinnovazione non determina quindi, da sola, la cessazione del vincolo.
art. 73 c.p.a.
mentre il Ministero si è limitato a produrre la nota soprintendentizia del 29 gennaio 2021, produzione la cui tardività è stata eccepita dai ricorrenti.
Il TAR ha rilevato la tardività della produzione documentale delle amministrazioni statali ai fini della regolazione delle spese, compensandole nei rapporti con tali amministrazioni, ma il testo non individua una distinta statuizione di esclusione della produzione dal giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 settembre 2026, celebrata ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata per la celebrazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non è oggetto di una specifica interpretazione sostanziale nella decisione.
Massime di principio
- Le opere abusive realizzate su un immobile assoggettato a vincolo culturale diretto anteriore alla domanda di condono non sono suscettibili di sanatoria quando ricorre la causa ostativa prevista dall’art. 32, comma 27, lett. e), del d.l. n. 269/2003, in combinato disposto con l’art. 2, comma 4, della l.r. Toscana n. 53/2004.
- La portata di un vincolo storico-artistico va determinata anzitutto in base al tenore del provvedimento che lo ha imposto; una formulazione riferita all’intero edificio, tanto all’esterno quanto all’interno, ricomprende le sue porzioni in assenza di un’espressa esclusione o di elementi che dimostrino la loro estraneità al fabbricato vincolato.
- Ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 42/2004, le notifiche di vincoli culturali effettuate secondo la legislazione previgente e non rinnovate restano valide, agli effetti della Parte II del Codice, fino alla conclusione del procedimento di nuova verifica; la mancata rinnovazione non fa venir meno automaticamente la tutela.
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