Sentenza n. 8827/2026 - Roma, Sezione 5Q
per per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 23/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi su un'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia. L'epigrafe indica un visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, mentre la parte motiva riferisce la domanda a un visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la dichiarazione dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento e facendo venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha eliminato l'interesse a una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009
È indicato nell'epigrafe quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento amministrativo, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento per il rilascio di un visto non equivale alla definizione favorevole della domanda di visto, ma è sufficiente a rendere improcedibile la specifica azione diretta contro l'inerzia nella fase di avvio o presentazione della domanda.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la sede diplomatica sia gravata da un numero eccezionalmente elevato di richieste di visto e il procedimento sia caratterizzato da un iter legalmente complesso.
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