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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza della G 11 S.r.l. del 6.3.2023, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 19,995 MW, nella località La Candida, sita nei Comuni di Venosa, Barile e Rapolla, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, ricadenti anche nel Comune di Montemilone;

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di VIA per un impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 6 marzo 2023 un’istanza di VIA per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 19,995 MW, localizzato in più comuni della Basilicata, con opere di connessione ricadenti anche in altro comune. Dopo la pubblicazione di quattro avvisi al pubblico, l’ultimo dei quali il 26 settembre 2025, e il parere contrario della Soprintendenza, il procedimento non si è concluso. La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 per mancata conclusione del procedimento. Il Ministero della Cultura ha contestato soltanto l’addebito delle spese, sostenendo di non avere ancora ricevuto il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS né lo schema di VIA dal Ministero dell’Ambiente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto il ricorso ricevibile, calcolando il termine procedimentale dall’ultimo avviso al pubblico del 26 settembre 2025. Applicando la scansione temporale prevista dagli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006, il termine complessivo di 160 giorni è stato ritenuto scaduto il 6 marzo 2026; il ricorso, notificato il 12 marzo 2026, è stato quindi proposto dopo la scadenza del procedimento e nel termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. Nel merito, il giudice ha ritenuto persistente l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento. Ha applicato l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.l. n. 153/2024, convertito nella l. n. 191/2024, precisando che, pur non avendo efficacia retroattiva, la disposizione si applica a una situazione di inerzia ancora perdurante, poiché il silenzio amministrativo costituisce illecito permanente fino alla proposizione del ricorso. Il TAR ha ordinato al Ministero dell’Ambiente e al Ministero della Cultura di concludere il procedimento entro 120 giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Ambiente e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è ricevibile se proposto dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento e nel termine annuale previsto dalla norma.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente la tutela giurisdizionale contro il silenzio-inadempimento e la prescrizione di un termine per la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina la scansione procedimentale dei progetti sottoposti a valutazione ambientale considerati dalla disposizione.

  • art. 24, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006

    Stabilisce i termini per osservazioni, controdeduzioni, integrazioni documentali e nuove consultazioni pubbliche nell’ambito della procedura di VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS deve esprimersi “entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 24 e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23”, ed il provvedimento di VIA deve essere emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entro 30 giorni successivi, previa acquisizione, entro 20 giorni, del concerto con il Ministero della Cultura.

    Concorre a determinare il termine complessivo di conclusione del procedimento di VIA, quantificato dal giudice in 160 giorni decorrenti dall’ultimo avviso al pubblico.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006

    è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni

    La disposizione, introdotta nel 2024, disciplina l’ordine di trattazione dei progetti e, pur non essendo retroattiva, si applica all’inerzia ancora perdurante al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 153/2024, convertito nella l. n. 191/2024

    Ha introdotto l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006, entrato in vigore il 17 dicembre 2024.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è ricevibile quando sia proposto dopo la scadenza del termine procedimentale applicabile e comunque entro un anno dalla scadenza di tale termine, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.
  • Nel procedimento di VIA, il termine di conclusione deve essere calcolato considerando la scansione procedimentale prevista dagli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006; quando la documentazione sia nuovamente pubblicata, il computo decorre dall’ultimo avviso al pubblico rilevante ai fini della prosecuzione della procedura.
  • La disciplina sopravvenuta sull’ordine di trattazione dei progetti sottoposti a valutazione ambientale, pur non avendo efficacia retroattiva, può applicarsi a un procedimento il cui termine sia già scaduto se, al momento dell’entrata in vigore e della proposizione del ricorso, l’inerzia amministrativa è ancora perdurante.
  • L’inerzia o il silenzio dell’amministrazione costituisce un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio; la disciplina vigente durante tale permanenza può quindi rilevare ai fini della decisione.
  • Accertata la formazione del silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni competenti di concludere il procedimento entro un termine assegnato nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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