Ordinanza n. 816/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola – Affari Legali e contenzioso, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado; - dell’esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dall’odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista; - dell’Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l’Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso de quo per la classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio–sanitari in funzione dell’aggregazione territoriale con la regione Siciliana; - dell’avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell’aggregazione territoriale con la regione Siciliana; - dell’Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, “c”, per la prova orale per il concorso de quo per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado; - dell’avviso n. 23163 con cui l’Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado; - dell’avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti; - dell’Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l’estrazione della lettera “p” per le prove pratica ed orale del concorso; - dell’Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - Musica nell'istruzione secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio–sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti; - dell’Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l’USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia; - dell’Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l’USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica della classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; Per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione dell’odierna parte ricorrente alla prova successiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l’inclusione nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva. e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sciarratta Salvatore il 1° ottobre 2025: per l’annullamento, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari - del decreto n. prot. 30704 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso AM30 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - del decreto n. 32959 pubblicato in data 10 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - il decreto n. 33478 pubblicato in data 14 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - nonché il decreto n. 33919 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l’Amministrazione ministeriale ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto. per l’adozione di idonee misure cautelari Volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierno ricorrente di essere ammesso nell’elenco degli idonei nell’ambito del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” e, dunque, prevedere apposita prova orale suppletiva in riferimento alla classe di concorso di suo interesse (AM30); nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento dello stesso nell’elenco degli idonei nonchè all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, prevedendo apposita prova orale suppletiva per la classe di concorso di suo interesse (AM30).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione, rettifica e integrazione della graduatoria di merito del concorso per la classe AM30, nella parte in cui non includono il ricorrente, nonché mancata ammissione alla prova orale suppletiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti, i decreti dell'Amministrazione che hanno approvato, rettificato e integrato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe AM30, lamentando la propria esclusione dalla graduatoria e chiedendo l'ammissione all'elenco degli idonei e lo svolgimento di una prova orale suppletiva. Ha inoltre domandato il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. L'istanza cautelare è stata esaminata limitatamente ai motivi aggiunti depositati il 1° ottobre 2025. Il giudice ha rinviato alla fase di merito l'esame dei profili processuali e ha valutato, in sede cautelare, l'applicazione della normativa primaria disciplinante il concorso e il meccanismo di ammissione alle prove successive, ritenuto prima facie non censurabile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, un adeguato fumus boni iuris, poiché l'Amministrazione avrebbe applicato la normativa primaria regolatrice del concorso e il meccanismo contestato apparirebbe non censurabile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato; è stata quindi ritenuta persino dubbia l'esistenza di una situazione giuridicamente tutelabile. Ha escluso anche il periculum in mora, non emergendo un pregiudizio grave e irreparabile, considerato che, in caso di esito favorevole nel merito, restano possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'ammissione immediata a una prova orale suppletiva avrebbe prodotto sostanzialmente lo stesso risultato della decisione di merito favorevole, alterando la funzione propria della tutela cautelare. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della tutela interinale, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Il ricorrente aveva formulato una domanda di risarcimento in forma specifica, ma l'ordinanza cautelare si è pronunciata esclusivamente sull'istanza interinale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'applicazione da parte dell'amministrazione della normativa primaria disciplinante una procedura concorsuale e di un meccanismo di ammissione apparentemente conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato può escludere, prima facie, la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris.
- Il periculum in mora non sussiste quando, nonostante l'avvenuto svolgimento della prova contestata, l'eventuale esito favorevole del giudizio di merito consenta ancora l'adozione di prove suppletive o di altre misure ripristinatorie.
- La tutela cautelare non può attribuire al ricorrente un risultato sostanzialmente identico a quello conseguibile soltanto con la pronuncia di merito, poiché ciò determinerebbe un indebito travolgimento della funzione interinale del giudizio cautelare.
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