Sentenza n. 4003/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento – previa tutela cautelare - dell'illegittimità del silenzio serbato dall' Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine alla richiesta di convocazione per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, che aveva rifiutato di fissare un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Pakistan necessario per presentare e formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Nelle more del giudizio, l'appuntamento è stato concesso. Il ricorrente aveva inoltre sollecitato il rilascio del visto, ma tale domanda riguardava l'esercizio di un potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione lo ha concesso nelle more del giudizio, realizzando quanto concretamente richiesto con l'istanza a provvedere: la possibilità di presentare la domanda di visto. Ha invece respinto la pretesa diretta a ottenere giudizialmente il rilascio del visto, chiarendo che il termine di 90 giorni per provvedere, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999, decorre dalla presentazione della domanda resa possibile dall'appuntamento e che l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il Tribunale non può ordinare il rilascio del visto prima che l'amministrazione abbia esercitato il relativo potere discrezionale. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e per il resto definito per cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande affrontato dall'Ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; l'amministrazione è inoltre tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto per consentire la formalizzazione della domanda.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione consolare non fissa l'appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto, il termine per la conclusione del procedimento sul visto decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dalla fissazione dell'appuntamento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa di essere posti in condizione di presentare la domanda.
- Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un visto prima che l'amministrazione abbia esercitato il relativo potere discrezionale.
Come è indicizzato
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