Sentenza n. 5520/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza: - della sentenza n. 689/2024 pubblicata il 08.02.2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 15111/2022, divenuta cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 689/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per servizi prestati nell’anno scolastico 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 689/2024, pubblicata l’8 febbraio 2024 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 680,55, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio dal 24 febbraio al 10 marzo 2021, dall’11 marzo al 9 aprile 2021, dal 10 aprile all’8 maggio 2021, dal 9 maggio al 12 giugno 2021 e dal 13 al 22 giugno 2021, nonché delle spese del giudizio di cognizione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero nonostante la notificazione del titolo presso la sede ministeriale il 12 maggio 2025 e il decorso del termine previsto per l’esecuzione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del 12 maggio 2025. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente e con ulteriori sessanta giorni per provvedere, anche mediante eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessante con l’insediamento del Commissario o con il pagamento, se anteriore. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è stato determinato in € 500,00, a carico del Ministero. Spese del giudizio di ottemperanza liquidate in € 700,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in atti) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica al Ministero presso la sua sede della sentenza in data 12 maggio 2025.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine applicabile per l’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in atti) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica al Ministero presso la sua sede della sentenza in data 12 maggio 2025.
Il termine per l’adempimento dell’amministrazione decorre, nel caso concreto, dalla notificazione della sentenza presso la sede ministeriale; il suo inutile decorso integra il presupposto per l’ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
La penalità di mora può essere determinata assumendo come parametro l’interesse legale sulla somma dovuta; in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Massime di principio
- Per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza occorre che il titolo giudiziale sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione, calcolato dalla notificazione del titolo secondo la disciplina applicabile.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un Commissario ad acta, anche con facoltà di delega, incaricandolo di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato e ponendo gli oneri dell’attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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