Cassazione Penale, Sentenza n. 32283/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi in cassazione avverso la conferma in appello di condanne all'ergastolo (con isolamento diurno) per duplice omicidio, plurimi tentati omicidi e illecita detenzione/porto d'arma, commessi il 22/4/2016. Le difese hanno dedotto: carenza e contraddittorietà della motivazione (in particolare sull'affidabilità dei collaboratori di giustizia De Stefano e Pandolfi); travisamento delle intercettazioni e insufficiente valore probatorio delle captazioni; inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il decreto n.643/2016 per presunto errato inquadramento nella disciplina speciale (art.13 d.l. 152/1991) e problemi di retroattività della L.137/2023; insussistenza o carenza di prova del concorso degli imputati (ruoli di mandante, istigatrice o mero adesore); vizio nel riconoscimento delle aggravanti (premeditazione, motivi abietti, aggravante ex art.416-bis.1 c.p.) e mancato assorbimento; diniego delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la gran parte dei motivi: ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'affidabilità dei collaboratori e la convergenza delle loro propalazioni sul "nucleo essenziale" dei fatti, ha dichiarato legittime le intercettazioni anche alla luce della L.137/2023 (interpretata come norma interpretativa applicabile retroattivamente) e ha confermato l'esistenza della premeditazione, dei motivi abietti e dell'aggravante ex art.416-bis.1 c.p. in relazione al contesto camorristico accertato. Tuttavia la Corte ha annullato l'impugnata sentenza con rinvio limitatamente al profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche per Addolorata Spina, Vincenza Esposito e Alessandro Daniello, rilevando carenza di motivazione individualizzata sull'applicabilità delle attenuanti e demandando a nuova valutazione da parte della Corte territoriale sul punto; per il resto le condanne sono confermate.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante sia nella componente del ricorso al metodo mafioso sia in quella finalistica di agevolazione dell'attività mafiosa; l'aggravante può comunicarsi ai concorrenti morali se consapevoli della finalità agevolativa.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte richiamata definizione di criterio per valutare la convergenza e il reciproco riscontro tra plurime chiamate in reità (collaboratori), ammettendo discrasie su dettagli purché sia concorde il "nucleo essenziale" della narrazione.
art. 13 decreto-legge 13/5/1991 n.152 (convertito L.203/1991)
Disciplina speciale autorizzativa delle intercettazioni per reati di criminalità organizzata: la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla disciplina speciale alla luce dell'ampia lettura teleologica della giurisprudenza e della successiva L.137/2023.
Legge n.137/2023 (conversione D.L. n.105/2023)
La Corte ne ha riconosciuto la natura interpretativa e l'applicabilità retroattiva, estendendo l'ambito della disciplina speciale delle intercettazioni ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis, e ha respinto i profili di incostituzionalità dedotti dalle difese.
art. 267 cod. proc. pen.
Norme generali sulle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che, nei termini indicati dalla L.137/2023, i decreti autorizzativi impugnati fossero fondati.
art. 110 cod. pen.
Principi sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ricordato l'obbligo del giudice di motivare la concreta forma di contributo (istigazione, rafforzamento del proposito, agevolazione) e ha ritenuto sufficientemente motivati i profili di concorso morale e materiale.
art. 118 cod. pen.
Regole di rilevanza delle circostanze soggettive: la Corte ha confermato che aggravanti soggettive (premeditazione, motivi abietti, agevolazione mafiosa) possono essere comunicate al concorrente che ne abbia condiviso la finalità o fosse consapevole.
art. 133 cod. pen.
Criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha ritenuto correttamente motivata la misura per i principali imputati ma ha censurato la mancata individualizzazione nel diniego delle attenuanti generiche per tre imputati, disponendo rinvio.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato la necessità di valutazione concreta e personalizzata; ha annullato la sentenza limitatamente al diniego delle attenuanti per Spina, Esposito (V.) e Daniello per carenza motivazionale.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia possono reciprocamente riscontrarsi e costituire prova solida purché convergano sul "nucleo essenziale" del fatto; divergenze su dettagli non scalfiscono necessariamente l'attendibilità.
- La disciplina speciale sulle intercettazioni (art.13 d.l.152/1991), interpretata alla luce della L.137/2023, può essere applicata retroattivamente ai reati commessi avvalendosi delle condizioni dell'art.416-bis; le eccezioni di inutilizzabilità vanno valutate tenendo conto della giurisprudenza consolidata.
- La premeditazione può essere riconosciuta anche quando emerga da una lunga e ripetuta programmazione dimostrata da captazioni e comportamenti preparatori nel tempo.
- L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa può essere imputata anche a concorrenti morali se consapevoli della finalità agevolativa o del contesto camorristico, e l'aggravante dei motivi abietti può coesistere quando vi sia un "quid pluris" punitivo/di vendetta.
- Il ruolo delle donne o di soggetti non tipicamente 'apicali' non esclude a priori la loro responsabilità penale: contributi morali o organizzativi (consigli, indicazioni, supporto logistico) possono integrare il concorso nel reato se risultano causali e idonei a rafforzare il proposito criminoso.
- Il diniego o riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione individuale e parametrata ai criteri dell'art.133 c.p.; carenze motivazionali su questo punto possono determinare annullamento parziale e rinvio per nuova valutazione.
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