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Sentenza

Sentenza n. 1177/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'ASL di Lecce di attribuzione a un docente universitario dell'incarico di Direttore della struttura complessa di Oncologia universitaria a direzione mista ospedaliera/universitaria, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la nota di riscontro alle diffide della ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già direttrice della U.O.C. di Oncologia Medica dell'ASL di Lecce, ha proposto ricorso, originariamente mediante trasposizione di ricorso straordinario, e successivi motivi aggiunti contro la delibera con cui l'ASL ha attribuito a un professore universitario l'incarico di direttore della componente universitaria della struttura di Oncologia a direzione mista. Ha dedotto la violazione del Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Università del Salento, della normativa regionale sull'organizzazione sanitaria, dell'art. 8-ter del d.lgs. 502/1992, del piano regionale di riordino ospedaliero e del d.lgs. 517/1999; ha inoltre denunciato erronea presupposizione, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità e violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, correttezza e buon andamento. Con ulteriori censure ha contestato la violazione della normativa regionale e statale sull'organizzazione e sulla dirigenza sanitaria. La ricorrente lamentava una duplicazione e sovrapposizione di incarichi, strutture, centri di costo, spazi e posti letto, idonea a pregiudicare la direzione ospedaliera da essa esercitata e il regolare svolgimento dell'assistenza. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di interesse della ricorrente e, quanto all'Università, il difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse direttamente l'esercizio di un potere autoritativo di macro-organizzazione: la scelta regionale, concordata con l'Università, di configurare l'U.O.C. di Oncologia come struttura a direzione mista ospedaliera e universitaria. La delibera di conferimento dell'incarico è stata qualificata come atto applicativo e consequenziale di tale scelta generale. Poiché la lesione lamentata derivava immediatamente dagli atti regionali presupposti, in particolare dalla delibera di Giunta regionale n. 179/2024 di approvazione del Protocollo d'intesa, pubblicata il 2 aprile 2024, e dal regolamento regionale n. 8/2024 di aggiornamento della rete ospedaliera, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tali atti. Il Protocollo individuava infatti una sola U.O. di Oncologia a direzione mista, con 30 posti letto complessivi, di cui 20 ospedalieri e 10 universitari; il regolamento regionale recepiva tale assetto. L'eventuale annullamento della sola nomina del controinteressato non avrebbe procurato alcuna utilità concreta, poiché sarebbe rimasta efficace la scelta organizzativa di co-gestione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per carenza radicale di interesse, derivante dall'omessa impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi. È stata respinta anche la richiesta dell'Università di estromissione per difetto di legittimazione passiva, poiché erano stati impugnati atti organizzativi adottati dall'Ateneo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a.

    Con atto ex artt. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito dell'opposizione del controinteressato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    ha disposto la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.

    La Sezione ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito in luogo della definizione immediata della controversia cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a.

    La causa è stata trattata sulla base delle memorie difensive depositate prima dell'udienza pubblica.

  • art. 30 l.r. Puglia 28 dicembre 1994, n. 36

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro della disciplina regionale sull'organizzazione sanitaria, ma il ricorso è stato definito in rito senza esame della fondatezza delle censure sostanziali.

  • artt. 3, 4, 6 e 7 l.r. Puglia n. 9/2017

    Le disposizioni sono state dedotte come parametri di legittimità dell'assetto organizzativo e del conferimento dell'incarico, senza essere esaminate nel merito.

  • art. 8-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    La norma è stata invocata contro l'organizzazione della struttura sanitaria, ma il TAR non ha scrutinato tale censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 1 dicembre 1999, n. 517

    Il decreto è stato richiamato quale disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, senza decisione nel merito della sua applicazione.

  • art. 97 Cost.

    Violazione dei principi di ragionevolezza, logicità, imparzialità, correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato dedotto dalla ricorrente, ma le relative censure sostanziali non sono state esaminate.

  • artt. 3, comma 1-quater, e 17 d.lgs. 502/1992

    Le disposizioni sono state indicate come parametri della disciplina organizzativa e dirigenziale sanitaria, senza esame di merito.

  • art. 2 l.r. Puglia 17 ottobre 2014, n. 43

    La norma è stata invocata in relazione all'organizzazione sanitaria, ma il giudizio è stato definito per carenza di interesse.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992

    La disposizione è stata richiamata nei motivi aggiunti, senza essere esaminata nel merito.

  • art. 19 l.r. Puglia n. 4/2010

    La disposizione è stata dedotta nei motivi aggiunti come parametro dell'organizzazione sanitaria, senza scrutinio sostanziale.

  • Cass., Sez. Unite, 21 dicembre 2018, n. 33212

    Spettano alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo le controversie nelle quali ... la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo ... attraverso gli atti di macro-organizzazione.

    Quando la controversia investe direttamente la legittimità degli atti di macro-organizzazione che definiscono l'assetto degli uffici e le modalità di conferimento degli incarichi, la posizione azionata è di interesse legittimo e la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; non opera il potere di disapplicazione del giudice ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali particolari.

Massime di principio

  • Quando la lesione lamentata deriva direttamente da una scelta amministrativa generale di macro-organizzazione, la controversia appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo anche se il ricorrente chiede formalmente l'annullamento dell'atto successivo di conferimento dell'incarico.
  • L'atto di conferimento di un incarico dirigenziale o apicale costituisce atto meramente applicativo e consequenziale della scelta di macro-organizzazione quando dà esecuzione a un assetto strutturale già definito dall'amministrazione; la sua impugnazione non consente di rimettere in discussione, senza tempestiva impugnazione, l'atto presupposto immediatamente lesivo.
  • L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto presupposto che conforma direttamente l'assetto organizzativo rende inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'atto consequenziale quando l'eventuale annullamento di quest'ultimo non produrrebbe alcuna utilità concreta, permanendo efficace la pianificazione sovraordinata.
  • Il giudice amministrativo può estendere la propria cognizione all'atto applicativo o consequenziale della scelta di macro-organizzazione quando quest'ultimo è funzionalmente e necessariamente collegato all'assetto generale contestato.
  • La legittimazione passiva di un'amministrazione sussiste quando il ricorso investe anche atti dispositivi o organizzativi adottati da quella stessa amministrazione, indipendentemente dal fatto che l'atto principale impugnato sia stato adottato da un altro ente.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potere

Testo integrale

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