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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 24006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell'IRPEF trattenuta su una prestazione previdenziale integrativa aziendale ENEL, erogata in forma di capitale nel 2000. La CTR aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sull'intera somma, qualificandola come reddito di capitale. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la prestazione dovesse essere assoggettata al regime della tassazione separata previsto per le somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre censurato l'insufficiente esame della natura della prestazione e della prova dei presupposti del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo non conforme ai principi delle Sezioni Unite la decisione della CTR. Per gli iscritti, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondi aziendali a capitalizzazione e con prevalente finalità previdenziale, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 devono essere suddivise: la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento è soggetto alla ritenuta del 12,50%. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative collegate alla cessazione del rapporto di lavoro e, integralmente, alle somme maturate dal 1° gennaio 2001.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 42, comma 4

    È richiamato in relazione alla tassazione dei redditi di capitale, ma non consente di assoggettare indistintamente l'intera prestazione previdenziale al 12,50%.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale corrisposto e i premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo.

    La ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento derivante dalla liquidazione del capitale maturato entro il 31 dicembre 2000, per gli iscritti ante 1993 a fondi previdenziali aziendali a capitalizzazione.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993

    La data di entrata in vigore costituisce il riferimento temporale per distinguere i vecchi iscritti ai fondi previdenziali aziendali, ai quali si applica il regime elaborato dalle Sezioni Unite.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella legge n. 30 del 1997

    È stato invocato nel ricorso dell'Agenzia in relazione al trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali integrative, ma la decisione è stata fondata principalmente sui principi delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata in forma di capitale, non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota sull'intero importo: occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento.
  • Per i fondi aziendali a capitalizzazione cui il contribuente era iscritto prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, la parte maturata fino al 31 dicembre 2000 segue un regime misto: tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento.
  • Le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono invece soggette integralmente a tassazione separata.
  • Chi chiede il rimborso deve fornire documentazione idonea a dimostrare la composizione della prestazione, distinguendo capitale, rendimento, periodi di maturazione e natura del fondo; un semplice prospetto di calcolo può non essere sufficiente.
  • In casi analoghi, la qualificazione fiscale dipende dalla struttura concreta del fondo e dalla prevalente finalità previdenziale, non soltanto dal fatto che la somma sia stata pagata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

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