Sentenza n. 9453/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di emissione del visto per lavoro subordinato avente n. 20250001831 emesso dall’Ambasciata Italiana ad Accra in data 19/06/25 e notificato al ricorrente in pari data, nonché di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di emissione del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata italiana ad Accra
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, beneficiario di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dal competente Sportello unico per l’immigrazione su richiesta del datore di lavoro, ha impugnato il diniego di visto fondato sull’asserita strumentalità del nulla osta all’ingresso in Italia in elusione delle norme sull’immigrazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, sostenendo di possedere i requisiti per il rilascio del visto già positivamente valutati in sede di rilascio del nulla osta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato preliminarmente il motivo procedimentale relativo al preavviso di rigetto e lo ha ritenuto infondato, poiché il nuovo comma 7-bis dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, esclude l’applicazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso. In base al regime intertemporale previsto dal decreto-legge e al richiamo alla decorrenza dei termini del decreto flussi per il 2025, la disciplina è stata ritenuta applicabile dal 5 febbraio 2025; il procedimento, definito con diniego del 19 giugno 2025, ne era pertanto soggetto. Quanto al merito, il TAR ha affermato che la sede diplomatica dispone di un autonomo potere di valutazione della corrispondenza tra la finalità dichiarata del soggiorno e le effettive intenzioni del richiedente, anche dopo il rilascio del nulla osta al lavoro. Tale potere comprende la valutazione del rischio migratorio, inteso, per il lavoro subordinato, come rischio di abuso del titolo d’ingresso o di elusione delle quote del decreto flussi. Nel caso concreto, il diniego era stato adottato dopo un colloquio consolare, il cui verbale era stato regolarmente acquisito e depositato, e risultava sorretto da una motivazione complessivamente comprensibile, senza ricorso a motivazione postuma. Dal colloquio emergevano indici concreti di rischio migratorio: il richiedente non conosceva elementi fondamentali del rapporto di lavoro, tra cui la retribuzione e la condizione del minore da assistere, e non possedeva formazione o esperienza pregressa nell’assistenza di minori con disabilità. La valutazione amministrativa è stata quindi ritenuta non manifestamente irragionevole e fondata su elementi fattuali accertati nell’istruttoria. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
«[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso»
La sede diplomatica conserva il potere di valutare la corrispondenza tra la finalità dichiarata del soggiorno e le effettive intenzioni del richiedente; il comma 7-bis esclude inoltre l’applicazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso.
art. 10-bis l. 241/1990
Non si applica ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso, in forza dell’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, applicabile al procedimento definito il 19 giugno 2025.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve consentire di comprendere il fondamento della decisione; nel caso concreto l’obbligo motivazionale è stato ritenuto assolto alla luce del provvedimento e del verbale del colloquio consolare, senza integrazione postuma della motivazione.
art. 1, commi 1, lett. a), n. 2), e 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
La disposizione ha introdotto l’esclusione dell’art. 10-bis l. 241/1990 nei procedimenti relativi ai visti d’ingresso e ne ha previsto l’applicazione secondo la decorrenza dei termini del decreto flussi per il 2025, individuata dal giudice nel 5 febbraio 2025.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamando l’art. 5 del medesimo regolamento, concorre a fondare il potere della sede diplomatica di verificare la finalità effettiva del soggiorno richiesto.
art. 4 d.i. 850/2011
Concorre a fondare l’autonomo potere di valutazione dell’amministrazione degli affari esteri sulla finalità dichiarata del soggiorno e sulla documentazione fornita dal richiedente.
art. 8 d.P.C.M. 27 settembre 2023
«i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio»
È stato utilizzato per individuare nel 5 febbraio 2025 la data di decorrenza del regime introdotto dal d.l. 145/2024 per i procedimenti relativi ai visti d’ingresso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il TAR ha fissato l’udienza di merito all’esito della fase cautelare.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi ai visti d’ingresso non si applica l’art. 10-bis della l. 241/1990 quando il procedimento ricade nel regime introdotto dall’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, con decorrenza individuata dalla disciplina intertemporale del d.l. 145/2024 e, per il 2025, dal 5 febbraio 2025.
- Il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non esaurisce né vincola la valutazione della sede diplomatica competente per il visto: quest’ultima conserva un autonomo potere di verificare che la finalità dichiarata del soggiorno corrisponda alle effettive intenzioni del richiedente.
- Nell’esame di una domanda di visto per lavoro subordinato, il rischio migratorio può essere valutato come rischio di abuso del titolo d’ingresso o di elusione delle quote previste dal decreto flussi.
- Un diniego di visto è adeguatamente motivato quando, anche alla luce degli atti istruttori richiamati e regolarmente acquisiti, consente di comprendere le ragioni della decisione; non è necessario che tutti gli elementi siano riprodotti integralmente nel testo del provvedimento, purché non si realizzi una motivazione postuma.
- La valutazione del rischio migratorio non è manifestamente irragionevole quando si fonda su elementi concretamente accertati nel colloquio consolare, quali l’ignoranza di elementi essenziali del rapporto di lavoro e l’assenza di formazione o esperienza coerente con l’attività lavorativa dichiarata.
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