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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00405/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Messina del 4 giugno 2025 che, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di ricettazione (capo c), aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati indicati nei capi a), b) e d) (richiamati tra gli altri artt. 2 e 7 l. 895/1967, art. 23, comma 3, l. 110/1975 e art. 697 c.p.). Laganà ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla responsabilità relativa al possesso delle armi rinvenute in una cantina a lui riconducibile (contestando che fosse provata la sua consapevolezza e disponibilità); (ii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (iii) errore nella quantificazione della pena, con particolare riferimento all'aumento per continuazione e alla mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., per le contravvenzioni nel rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative alla responsabilità per il possesso delle armi (confermando che il giudice di merito ha fornito motivazione congrua basata su elementi quali le chiavi della cantina, documenti personali e corrispondenza rinvenuti), nonché quelle sul diniego delle attenuanti generiche e sulla maggiorazione per il reato sub a). Ha invece accolto la censura relativa all'errata determinazione dell'aumento per continuazione rispetto al reato contravvenzionale (art. 697 c.p.), rilevando che per le contravvenzioni, nel rito abbreviato, la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. va operata nella misura della metà (e non di un terzo). Per tale motivo la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena complessiva è stata rideterminata in anni 1, mesi 7, giorni 15 di reclusione ed euro 2.917,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito del vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria

  • art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai principi di motivazione; utilizzato per valutare se la motivazione di merito abbia dato conto adeguato degli elementi probatori

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alle impugnazioni per vizio di motivazione e violazione di legge

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita alle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice di merito può escluderle anche sulla base di un solo elemento prevalente (es. gravità dei fatti, precedenti, mancanza di collaborazione)

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato relativamente al potere discrezionale nella determinazione della pena e al rispetto del principio di proporzionalità

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per i criteri di determinazione della pena, confermando che la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esercizio del suo potere discrezionale

  • art. 81 cod. pen.

    Utilizzato nella ricostruzione del cumulo/aggiunta delle pene per il reato contravvenzionale (aumento ex art. 81 c.p.)

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Applicabile al rito abbreviato: la Corte ricorda che la riduzione della pena per il rito va applicata in misura di un terzo per i delitti e nella misura della metà per le contravvenzioni; il mancato adeguato calcolo per la contravvenzione ha determinato l'annullamento parziale della sentenza

  • art. 697 cod. pen.

    Reato contravvenzionale contestato (capo d); la Corte rileva la natura contravvenzionale del reato ai fini del corretto computo della riduzione per il rito abbreviato

  • legge 895/1967, artt. 2 e 7

    Norme sostanziali richiamate per i reati contestati; la Corte ne ha confermato l'applicazione in relazione ai delitti per i quali è stata mantenuta la condanna

  • legge 110/1975, art. 23, comma 3

    Norma speciale in materia di armi richiamata tra i capi di imputazione; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che collegava il rinvenimento delle armi alla disponibilità dell'imputato

Massime di principio

  • In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato sulla prova materiale e sull'attendibilità delle fonti intercettate è ristretto: la Corte verifica la logicità e la completezza della motivazione di merito, non riformula il giudizio sulle prove se la motivazione è coerente e congrua
  • La disponibilità di locali e l'esistenza di chiavi, la presenza in quei locali di documenti personali e corrispondenza recente costituiscono elementi idonei a fondare la responsabilità per il possesso di oggetti (es. armi); per contrastare tali presunzioni è necessario provare elementi concreti che dimostrino l'assenza di consapevolezza o la disponibilità da parte di terzi
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sul riscontro di un unico elemento negativo (gravità del fatto, recidiva, mancanza di collaborazione); in Cassazione tale motivazione è sindacabile solo se incongrua o contraddittoria
  • Nel calcolo delle pene in caso di continuazione e giudizio abbreviato occorre applicare correttamente la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.: un terzo per i delitti e la metà per le contravvenzioni; un errore in tale computo può comportare l'annullamento parziale della sentenza per il solo trattamento sanzionatorio
  • Quando la Corte di cassazione annulla senza rinvio limitatamente all'ambito sanzionatorio, essa può procedere alla rideterminazione della pena nei limiti di legge senza rimandare il giudizio al merito a un'altra sezione di merito
  • Per difendere efficacemente questioni relative al possesso materiale di cose il difensore dovrebbe documentare: assenza di esclusiva disponibilità, prova di accessi di terzi, incongruenze nel rinvenimento, oppure elementi che smentiscano la piena conoscenza della presenza degli oggetti da parte dell'imputato

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